Dal 1° di ottobre entrano in vigore i tre decreti del 26 giugno sull’efficienza energetica che modificano le regole sulla certificazione energetica degli edifici e la redazione dell’APE, l’attestato di prestazione energetica.
Il primo decreto (Decreto interministeriale 26 giugno 2015) è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e dei nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.
Il secondo decreto (Decreto 26 giugno 2015) definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
Il terzo decreto (Decreto 26 giugno 2015), infine, aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici.
Le principali novità:
La normativa prevede la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Il SIAPE sarà istituito dall’ENEA (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto), che dovrà garantirne l’interoperabilità con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti;
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, per i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all’Appendice C delle Linee guida approvate dal primo Decreto.
Le classi energetiche da sette diventano dieci: si parte, come prima, dalla G (la peggiore), per arrivare al top dei quattro livelli di classe A: A1, A2, A3, A4.
L’APE deve essere redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e deve riportare obbligatoriamente , per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità:
- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica;
- la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
- i valori di riferimento;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l’energia esportata;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti (a tal fine occorre distinguere gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica).
Format di APE secondo le nuove linee guida (Appendice B)
In ogni caso, il soggetto abilitato alla certificazione, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
La validità temporale massima dell’APE è di dieci anni a partire dal suo rilascio (è previsto un obbligatorio aggiornamento a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare), subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio.