Segnaliamo che sul portale del Registro AEE è stata pubblicata la seguente notizia: a partire dal 30 luglio fino al 2 agosto l’accesso al Registro Nazionale telematico sarà temporaneamente interrotto per consentire al gestore dell’infrastruttura telematica di operare la corretta assegnazione delle AEE nelle nuove tipologie contenute nell’Allegato IV del d.lgs. n. 49/2014 in previsione dell’entrata in vigore del campo aperto di applicazione prevista per il 15 agosto 2018.
Le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato I del D. Lgs. 49/2014 alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni.
Il Comitato di vigilanza e controllo RAEE ha disposto che, per i produttori e i sistemi collettivi iscritti, venga effettuata una transcodifica d’ufficio dei prodotti nelle nuove tipologie contenute nell’Allegato IV del d.lgs. n. 49/2014, sulla base della tabella approvata dal Comitato di vigilanza e controllo nella riunione del 19 luglio 2018 (consulta l’indicazione operativa del 27/7/2018 “AEE – Apertura del campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014 – open Scope: tabella di transcodifica e nuovo Allegato IV del Comitato di Vigilanza”).
E’ quindi slittato il periodo di interruzione, che precedentemente era stato fissato per la settimana dal 16-20 luglio 2018 (consulta l’indicazione operativa del 22/6/2018 “AEE – tempistica per l’adeguamento del registro AEE all’apertura del campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014”).
Alla riapertura del portale, prevista per il 2 agosto, i produttori potranno verificare se le tipologie attribuite in automatico sono effettivamente coerenti con le apparecchiature immesse sul mercato.
La riclassificazione avverrà secondo questi criteri:
– Nei casi in cui ad una tipologia “vecchia” corrisponde una tipologia “nuova”, la conversione sarà univoca: ad esempio da 1.17-apparecchiature per il condizionamento a 1.4-condizionatori, deumidificatori, pompe di calore
– Nel caso in cui il rapporto sia 1:n (ovvero ad una tipologia “vecchia” possono corrispondere più tipologie “nuove”), ai produttori verranno associate tutte le possibili tipologie corrispondenti: ad esempio i distributori automatici (tipologia 10.1) saranno riclassificati nei codici 1.3 – apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi; 5.22 – piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e 4.13 – grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro.
– Infine si evidenzia che tre delle 6 nuove categorie fanno riferimento, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”. Pertanto ad una vecchia apparecchiatura possono corrispondere, con la nuova classificazione, due nuove apparecchiature, distinte in relazione alle loro dimensioni: ad esempio la vecchia tipologia stampanti – 3.2.5 verrà riclassificata in 6.6 stampanti e 4.6 grandi stampanti.
Se il produttore immette sul mercato solo una di queste tipologie, dovrà cancellare le rimanenti con una pratica di variazione.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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