Sentenza della corte di cassazione – sezione lavoro
“Non partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce per i lavoratori una giusta causa di licenziamento”
Sulla responsabilizzazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sulla sostituzione nella organizzazione aziendale della sicurezza sul lavoro di un sistema di prevenzione collaborativo da parte dei lavoratori rispetto a quello iperprotettivo da parte del datore di lavoro, come è giusto che sia considerato che le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. hanno voluto appunto coinvolgere i lavoratori nel rispetto delle norme di sicurezza prevedendo anche per essi delle sanzioni per gli inadempienti”.
Il D. Lgs. n. 81/2008, in particolare, impone sì ai datori di lavoro con l’art. 18 l’obbligo sanzionato di informare art 36, formare e addestrare art 37 i lavoratori ma impone anche ai lavoratori, con l’art. 20, l’obbligo fra gli altri, anche esso sanzionato, di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati a loro favore dal datore di lavoro.
IL TRIBUNALE
Ha rigettato la domanda proposta da un lavoratore nei confronti della società dalla quale dipendeva diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato dalla stessa società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 lett. I del vigente CCNL, a seguito di una lettera di addebito con la quale era stata contestata una assenza ingiustificata per non avere preso parte alla formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa.
La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte di Appello per cui il lavoratore avverso la decisione della stessa ha proposto ricorso per cassazione.
LE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Il ricorso del lavoratore è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha ritenuto sussistente la recidiva con riferimento ai due precedenti episodi benché non contestati e considerati quali circostanze confermative della condotta tenuta dal lavoratore avendo contribuito significativamente alla valutazione complessiva della sua gravità. L’art. 72 lett. I del CCNL Vetro (richiamato nella contestazione), ha ricordato la suprema Corte, prevede che il licenziamento per punizione è consentito, in caso di recidiva nella “medesima mancanza” di cui all’art. 71 (che contempla anche la mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo) nonché nelle fattispecie di cui ai punti e), f), g) e h) dello stesso art. 71, che abbiano dato luogo a tre sospensioni nei dodici mesi precedenti. Correttamente quindi la Corte territoriale ha individuata la sussistenza di una giusta causa per grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o del comune vivere civile e correttamente ha ritenuta la sussistenza di una grave violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario.
L’art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 obbliga il datore di lavoro, il dirigente e il preposto (nell’ambito delle rispettive competenze) a provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Gli strumenti attraverso i quali può essere fornita l’informazione ai lavoratori sono vari: depliant, video, assemblee generali, volantini, incontri di piccolo gruppo, lezioni in aula; avvisi in bacheca, assemblee di reparto ecc.
L’obbligo di informazione potrà dirsi assolto mediante la consegna al lavoratore di un documento cartaceo solo quando vi sia la prova che lo stesso lo abbia effettivamente ricevuto e purché in quello non siano contenute solo indicazioni generiche.
Le informazioni devono essere fornite ai lavoratori in forma semplice ed immediata, nella lingua loro facilmente comprensibile e facendo anche uso di immagini e figure.
L’informazione (art. 36) deve essere accompagnata sempre da un’opera di sensibilizzazione e da spiegazioni sui contenuti del materiale distribuito e dalla specifica formazione (art. 37 – Accordi Stato Regioni del 21.12.2011).
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha stabilito dal 1° luglio 2018 l’aumento dell’1,9% degli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accertate successivamente a questa data. Nessun aumento è invece previsto per le violazioni accertate precedentemente.
L’Ispettorato precisa che non sono previsti arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa che viene incrementata dell’1,9% e, pertanto, non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.
Per esempio, il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi, oppure non nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in origine era punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, dal 1° luglio, fermo restando l’entità dell’arresto, l’ammenda sarà da 2.792 a 7.147,67 euro.
Di seguito intendiamo ricordare i principali obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Le ditte individuali con presenza di lavoratori (compresi tirocinanti, stagisti, ecc.) e le società sono soggette a tutti gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Ricordiamo anche che particolari forme contrattuali come co.co.co, contratti di somministrazione e l’utilizzazione del lavoro accessorio es. voucher, possono far ricadere l’azienda nell’applicazione integrale della normativa.
Fanno eccezione le seguenti tipologie:
– le imprese familiari – i lavoratori autonomi – i piccoli imprenditori artigiani senza dipendenti – i coltivatori diretti dei fondi ed i soci delle società semplici agricole che sono soggette all’applicazione degli adempimenti dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 di seguito elencate: a) utilizzare attrezzature di lavoro conformi b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli in modo conformi c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento quando si svolgano attività in regime di appalto o subappalto e non hanno l’obbligo ma la facoltà di: a) effettuare la Sorveglianza Sanitaria b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro |
Il decreto 81/2008 obbliga il datore di lavoro ai seguenti adempimenti:
a) Istituzione del servizio di prevenzione e protezione aziendale (esterno o interno) e nomina del responsabile. L’incarico di responsabile del servizio può essere svolto direttamente dal datore di lavoro (autonomina) nelle aziende che hanno:
fino a trenta addetti (aziende artigiane e industriali senza rischi rilevanti)
fino a duecento addetti (aziende commerciali e di servizi).
b) Predisporre la nomina (o autonomina) del responsabile del servizio e allegarla alla documentazione sulla sicurezza. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione deve frequentare un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
c) Nomina del medico competente nelle lavorazioni in cui la normativa prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
Inoltre si ricorda:
– visita medica preventiva
– visita medica periodica
– visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
d) Designazione degli addetti all’emergenza, cioè dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (fra gli addetti incaricati può esservi lo stesso datore di lavoro). Il datore di lavoro ha l’obbligo di far partecipare gli addetti alla emergenza a corsi di formazione specifici.
e) I lavoratori hanno il diritto di eleggere un loro rappresentante per la sicurezza (RLS Aziendale); il datore di lavoro ha l’obbligo di farlo partecipare ad un corso di formazione della durata di 32 ore. Il rappresentante deve essere consultato nei casi previsti dal decreto.
f) Le aziende fino a 15 lavoratori possono anche avvalersi del rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST).
g) Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una riunione periodica di sicurezza, almeno annuale, con Medico competente, RSPP e RLS.
Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori la riunione viene effettuata su richiesta del rappresentante dei lavoratori.
h) Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, contenente anche l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, nonché un programma per il loro miglioramento. La valutazione dei rischi presenti in azienda comporta il controllo dei fattori di rischio quali ad esempio, luoghi di lavoro, impianti e attrezzature di lavoro, impianti elettrici, incendio/esplosione, agenti chimici (sostanze chimiche, tossiche o nocive), agenti fisici (rumore, vibrazioni, illuminazione, ecc.), agenti biologici (virus-batteri, ecc.), movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ecc.
i) Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere riportati in un documento, che deve avere data certa, da conservare in azienda ed esibire a richiesta degli Organi di vigilanza e ricordiamo che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata: in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
j) Un obbligo rilevante del datore di lavoro è costituito dalla formazione dei lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure di prevenzione e di protezione in base al livello di rischio attribuito all’azienda (Basso, Medio, Alto).
Ricordiamo che anche in caso di inizio di nuova attività o modifica e/o ampliamento dell’attività esistente occorre:
– Verificare che i locali e le aree esterne collegate dispongano del certificato di destinazione d’uso (compatibilità urbanistica) e di agibilità;
– Chiedere il certificato di conformità degli impianti elettrico e di riscaldamento (D.M.37/2008), il libretto d’impianto termico (DPR 412/94), verifiche periodiche della messa a terra e degli impianti contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01) effettuato con ente autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive;
– Richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) se l’azienda rientra nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011); in ogni caso l’azienda si deve dotare di idonei mezzi di estinzione;
– In caso di costruzione, realizzazione, ampliamenti o ristrutturazioni di edifici o locali, ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, presentare una notifica all’Organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 67 del D.lgs. 81/08.
Ricordiamo che anche in caso di lavori in cantiere (D. Lgs. 81/2008 titolo IV):
– il committente o responsabile dei lavori ha l’obbligo (in presenza di due imprese) di nominare il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori il quale deve essere in possesso di specifici requisiti;
– il committente o responsabile dei lavori ha l’obbligo, prima dell’affidamento dei lavori, di verificare dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese o lavoratori autonomi coinvolti nei lavori;
– il coordinatore per la progettazione ha l’obbligo di redigere il PSC (piano di sicurezza e coordinamento), e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
– Il committente o responsabile dei lavori ha l’obbligo di redigere la notifica preliminare prima dell’inizio lavori;
– Le imprese esecutrici hanno l’obbligo di redigere il POS;
– Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di:
– vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati
– vigilare sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC
– coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di tutela
– verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
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Tecna Srl | T. 0521/030551 | E-mail: info@tecnaparma.it
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Non vige l’obbligo per tutte le aziende di dotarsi del Defibrillatore semiautomatico (DAE), ma va valutata, sulla base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici ed in base a specifici progetti, l’ opportunità di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi e strutture:
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