Tecna

TECNA Srl

Strada Guidorossi 1/A
43126 Parma
tel. 0521.030551 - fax 0521.030543

News

Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione dallo stesso con cui veniva segnalata la scadenza del 16 ottobre 2023, termine entro il quale il Responsabile Tecnico (RT) dovrà superare la verifica RT per poter continuare a ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico nella categoria in cui l’impresa risulta iscritta.

La scadenza non va considerata dai soggetti che:

  • hanno nominato un RT esterno o interno in possesso dei nuovi requisiti;
  • hanno richiesto ed ottenuto il certificato di dispensa dalla verifica (i soggetti che ricoprono il ruolo sia di Legale Rappresentante che di RT da più di 20 anni possono fare richiesta di dispensa dalla verifica);
  • hanno superato la verifica in precedenti sessioni di esame e quindi risultano in possesso del requisito;

Le imprese iscritte in categoria 2bis (trasporto dei propri rifiuti) non sono inoltre interessate da questo nuovo obbligo poiché non è prevista la nomina di un RT.

Tutti gli altri soggetti, invece, devono porre particolare attenzione alla scadenza del 16 ottobre 2023 perché, in caso di mancato superamento della verifica RT, dopo tale data perderanno il requisito per rimanere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, decorsi i termini previsti, le loro imprese potranno essere cancellate dall’Albo perdendo l’abilitazione di esercitare l’attività per cui sono iscritte.

Se devi nominare il Responsabile Tecnico (RT) esterno, contatta i nostri consulenti ai seguenti recapiti:
Tel. 0521 030551 | Email: info@tecnaparma.it

L’iscrizione all’Albo Trasportatori Rifiuti (o Albo Gestori Ambientali) è di fondamentale importanza per le imprese e gli enti che si occupano del trasporto di rifiuti. L’albo gestori ambientali è il registro ufficiale gestito dalle autorità competenti che elenca tutte le imprese autorizzate a trasportare rifiuti, ed è obbligatorio per tutte le imprese che effettuano questo tipo di attività.

L’iscrizione all’albo comporta il pagamento di un diritto annuale e l’obbligo di avere un responsabile tecnico qualificato.

Chi si deve iscrivere?

Trasportatori di rifiuti e intermediari devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.).

L’iscrizione è requisito per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • raccolta e trasporto di rifiuti;
  • bonifica dei siti;
  • bonifica dei beni contenenti amianto;
  • commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Dove iscriversi?

Le domande e le comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo sono trasmesse telematicamente (mediante accesso al portale Agest telematico) alle Sezioni regionali e provinciali nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente.

Per le imprese e gli enti con sede legale all’estero, la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.

A quale categoria iscriversi?

L’iscrizione all’Albo è articolata in categorie in relazione alla specifica tipologia di attività.

Sintesi categorie

Opportunità

L’iscrizione all’albo garantisce il rispetto delle normative ambientali e delle leggi in materia di gestione dei rifiuti, assicurando un’adeguata tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Inoltre, l’appartenenza all’Albo Trasportatori Rifiuti rappresenta un’enorme opportunità per le imprese che possono offrire i propri servizi a enti pubblici e privati.

Contattaci e richiedi una consulenza: Tel. 0521 030551 | Email: info@tecnaparma.it

ISCRIVITI AL SEMINARIO DEDICATO

l’Unione Installazione e Impianti di CNA Parma in collaborazione con Tecna S.r.l., organizza il corso:

La gestione dei rifiuti da parte delle piccole imprese del settore impianti

La corretta gestione delle problematiche legate alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel settore impianti alla luce del DLgs 152/06 (c.d. Testo unico ambientale)

Giovedì 5 Ottobre 2023 | ore 14.00

presso la Sala Veroni c/o sede provinciale CNA Parma, Via La Spezia 52/a

Il corso propone un’esposizione del quadro normativo in materia e un successivo approfondimento di alcuni temi di particolare interesse per la piccola impresa del settore impiantistico.

Tra gli argomenti trattati saranno affrontate le seguenti tematiche:

  • Definizione e classificazione dei rifiuti;
  • Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
  • Gestione dei rifiuti derivati da piccoli interventi manutentivi;
  • Gestione dei rifiuti, avvio al recupero/smaltimento;
  • RAEE;
  • Obblighi documentali;
  • RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti);
  • Autorizzazioni ed iscrizioni;
  • Trasporto dei propri rifiuti: obbligo iscrizione Albo Gestori Ambientali e documentazione necessaria.

Durata: 4 ore

Numero massimo di partecipanti ammessi: 25

Docenti: Giovanni Saglia, Responsabile sede di Fidenza del Servizio Territoriale di Arpae Emilia-Romagna e Davide Soliani, consulente ambientale di Tecna S.r.l.

Quota di partecipazione: 50,00 Euro.

 

Per informazioni e iscrizioni contattare Gianmario Venturini, Responsabile CNA Parma Installazione e Impianti, ai seguenti recapiti:

Tel. 0521/227282 | Cell. 348/5603424 | Email: impianti@cnaparma.it

 

Scarica la locandina

Dal mese di Settembre 2023 sarà possibile frequentare i nostri corsi di formazione di Sicurezza sul Lavoro anche a Langhirano, presso la sede di 2MLAB, in via Cascinapiano 13, uno spazio funzionale, dove troverete una grande aula luminosa e digitalmente avanzata.

I prossimi corsi

Lavoratori

Rischio basso: 8 ore | 26 Settembre 2023 | Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30
Rischio basso: 8 ore | 23 Novembre 2023 | Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30

ISCRIVITI

Aggiornamento Lavoratori

Aziende rischio basso, medio, alto: 6 ore | 26 Settembre 2023 | Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 15:30
Aziende rischio basso, medio, alto: 6 ore | 23 Novembre 2023 | Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 15:30

ISCRIVITI

Aggiornamento Addetti Pronto Soccorso

Aziende Gruppo B – C: 4 ore | 17 Ottobre 2023 | Dalle 09:00 alle 13:00

ISCRIVITI

Aggiornamento Addetti Pronto Soccorso

Aziende Gruppo A: 6 ore | 17 Ottobre 2023 | Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 15:30

ISCRIVITI

Corso Base e Aggiornamento Alimentarista – L.R. 24/06/2003 n.11

Livello 1 e 2: 3 ore | 4 Ottobre 2023 | Dalle 14:30 alle 17:30
Livello 1 e 2: 3 ore | 8 Novembre 2023 | Dalle 14:30 alle 17:30

ISCRIVITI

 

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Tel. 0521 030551 | Email: formazione@tecnaparma.it.

Il “Decreto Lavoro”, in vigore dal 5 maggio scorso, è stato convertito con modificazioni dalla Legge n.85 pubblicata sulla G.U. n.153 del 3 luglio 2023. Salvo quanto diversamente previsto, le novità introdotte in sede di conversione sono in vigore dal 4 luglio 2023. Oltre a varie misure in tema di lavoro, il decreto introduce anche interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza, di tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi. Il provvedimento interviene anche in materia di alternanza scuola lavoro.

Di seguito si riportano aspetti in materia sicurezza sul lavoro:

Art.14 – Decreto Lavoro: rafforzamento delle regole di sicurezza

  1. Disposizioni relative al medico competente:
  • Obbligo per i datori di lavoro e dirigenti di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal TU sicurezza, anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”.
  • si aggiungono inoltre i seguenti obblighi per il medico competente:
    • in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.
  1. Si estende ai soggetti dell’art. 21 del TU sicurezza (lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti, ecc.) l’obbligo di utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni del titolo IV sui cantieri.
    Art. 112 del D. Lgs. 81/2008 “Idoneità delle opere provvisionali” riteniamo si possano intendere come opere provvisionali le strutture e opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato destinate ad essere rimosse quando i lavori sono terminati quali ad esempio ponteggi, impalcati, parapetti, andatoie, ecc.
  2. Si prevede l’introduzione di una propria formazione e addestramento specifico a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature previste all’articolo 71 co. 7 che richiedono conoscenze particolari. Di conseguenza viene inserita la sanzione per la violazione di tale nuovo obbligo, punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3071,21 a 7862,44 euro.
  3. Viene stabilito che, in merito alle verifiche periodiche delle attrezzature dell’Allegato VII, i soggetti privati abilitati acquistino la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

  1. Si modificano gli obblighi del noleggiatore e concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore: chiunque noleggi o conceda in uso, al momento della cessione, deve ora acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III, dei soggetti individuati.
  2. Si prevede che con l’Accordo unico sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, che doveva essere emanato entro il 30/6/2022, venga definito anche il “monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
  3. La legge di conversione aggiunge una disposizione che consente l’accesso alla professione di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in cantiere anche ai laureati in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
  4. Con la conversione in legge è stata inserita una disposizione sulla valutazione dei rischi in ambito scolastico. In particolare è stato inserito “Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”

 

Art. 15 – Disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva

L’Art.15 dispone che gli enti pubblici e i privati condividano gratuitamente le informazioni di cui dispongono, anche attraverso cooperazione applicativa, con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di:

  • orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva;
  • poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive.

Dette informazioni saranno altresì rese disponibili alla Guardia di Finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l’INL entro il 3 agosto 2023, per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.

Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati saranno individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso atti amministrativi generali.

Art. 17 – Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative

L’art. 17 istituisce, presso il Ministero del lavoro, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Si stabilisce che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione che viene siglata con le imprese ospitanti.

Art. 18 – Copertura assicurativa INAIL a studenti e personale scolastico

L’art. 18 prevede l’estensione della copertura assicurativa INAIL a studenti e personale scolastico nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Tecna è a disposizione per eventuali analisi aziendali in merito agli adempimenti in materia sicurezza nei luoghi di lavoro: tel. 0521 030551 | info@tecnaparma.it

A seguito di una rettifica del regolamento UE 2023/1230 pubblicata nella GUUE n. 169 del 4 luglio 2023 relativamente alle tempistiche di applicazione, ripubblichiamo l’informazione con le date aggiornate.

Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato il nuovo regolamento UE 2023/1230 relativo alle macchine, che andrà a modificare la legislazione di riferimento, abrogando dal 20 gennaio 2027 (anziché 14 gennaio 2027) la direttiva macchine (Dir. 2006/42/CE), recepita in Italia dal D. Lgs. 17/2010.

Nel regolamento vi sono disposizioni che riguardano, ad esempio, i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute per le macchine, le quasi-macchine e i prodotti correlati, nonché la procedura di valutazione della conformità degli stessi.

È stato scelto lo strumento legislativo del regolamento che è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Il regolamento entra in vigore il 19 luglio prossimo (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU dell’Unione europea), tuttavia l‘applicazione delle disposizioni in esso contenute parte dal 20 gennaio 2027 (anziché 14 gennaio 2027), ad eccezione degli articoli seguenti che si applicano a decorrere dalle date seguenti:

  1. gli articoli da 26 a 42 (CAPO V notifica degli organismi di valutazione della conformità) si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024 (anziché 14 gennaio 2024);
  2. l’articolo 50 (Sanzioni), paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026 (anziché 14 ottobre 2023);
  3. l’articolo 6 (Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell’allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità), paragrafo 7 (*), e gli articoli 48 (Procedura di comitato) e 52 (Disposizioni transitorie) si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023 (anziché 13 luglio 2023);
  4. l’articolo 6 (Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell’allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità), paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l’articolo 47 (Esercizio della delega) e l’articolo 53 (Valutazione e riesame), paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024 (anziché 14 luglio 2024).

Il Regolamento si compone di 54 articoli e 12 allegati, l’ultimo è una tavola di concordanza tra gli articoli della Direttiva Macchine e il nuovo regolamento.

Gli articoli sono suddivisi in 9 Capi (disposizioni generali; obblighi degli operatori economici; conformità dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento; valutazione della conformità; notifica degli organismi di valutazione della conformità; vigilanza del mercato dell’unione e procedure di salvaguardia dell’unione; delega di poteri e procedura di comitato; riservatezza e sanzioni; disposizioni transitorie e finali).

(*) Prevede le condizioni per includere categorie di macchine e prodotti correlati che presentano un potenziale rischio intrinseco grave nell’elenco dell’allegato I parte A e B (ex allegato IV della Direttiva), categorie che sono soggette alle procedure di valutazione della conformità previste rispettivamente ai co. 2 e 3 dell’art. 25 del nuovo regolamento.

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato  il Decreto n. 59 4 aprile 2023, recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” conosciuto come RENTRi, l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, in vigore dal 15 giugno 2023.

Il regolamento definisce:

  • i modelli, i formati, le modalità di compilazione, vidimazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari;
  • le modalità d’iscrizione al RENTRi ed i relativi adempimenti. I termini d’iscrizione sono differenziati nel tempo, in base alla pericolosità o meno dei rifiuti ed al numero di dipendenti dei soggetti interessati;
  • le modalità di funzionamento e di condivisione dei dati del RENTRi;
  • le modalità d’interoperabilità per la gestione dei trasporti transfrontalieri di rifiuti;
  • le funzioni di supporto tecnico – operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
  • l’accesso al RENTRi da parte degli organi di controllo;
  • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.

Il decreto prevede un lungo periodo transitorio per l’avvio degli obblighi di iscrizione al RENTRi e per la conseguente tenuta in formato digitale degli adempimenti da parte dei soggetti obbligati (tra 18 e 30 mesi, in base alla tipologia di impresa); anche per i nuovi modelli di registro e formulario è previsto un periodo transitorio.

Il testo era stato parzialmente migliorato nella fase di consultazione tra Ministero e Associazioni, ma è indubbio che rimangono alcuni elementi di criticità; ci sarà però il tempo per portare avanti eventuali proposte correttive sul DM. Dovranno essere approvate, con decreto direttoriale, le modalità operative dei punti sopra riportati.

 

Le denunce e le verifiche di attrezzature ed impianti in azienda sono strumenti fondamentali per una corretta gestione della sicurezza e delle manutenzioni, di conseguenza, averle sotto controllo è di estrema importanza per tutti i Datori di Lavoro.
Dal 27 maggio 2019, INAIL con la circolare n°12 del 13 maggio, ha attivato l’applicativo CIVA, che mira a digitalizzare le operazioni che prima avvenivano in modo del tutto cartaceo.

Come funziona CIVA e chi è abilitato ad accedere?
Per utilizzare l’applicativo è necessario essere registrati al portale INAIL ed accedere utilizzando uno dei profili a disposizione (legale rappresentate o loro delegati/intermediari). A questi è stato aggiunto il nuovo profilo “consulente per le attrezzature e impianti”.

Tecna si propone come consulente per le attrezzature ed impianti per supportare le aziende per le pratiche CIVA riguardanti:

  • la denuncia di impianti di messa a terra;
  • la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  • il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
  • le prime verifiche periodiche.

Per maggiori informazioni e per la predisposizione della pratica CIVA contatta i nostri consulenti ai seguenti recapiti:
Tel. 0521 030551 | Email: info@tecnaparma.it

Come ogni anno EBER, l’Ente Bilaterale dell’artigianato in Emilia-Romagna, ha pubblicato le indicazioni per usufruire delle prestazioni a sostegno di imprese e dipendenti per l’anno 2023. Le aziende aderenti al fondo e in regola con i versamenti contributivi, possono richiedere le prestazioni unicamente tramite procedura telematica ABACO.

Quali sono gli interventi e prestazioni per cui si può chiedere il contributo?

Prestazioni ordinarie:

Prestazioni Straordinarie: Sviluppo, Occupazione, Sostenibilità Ambientale

Chi può accedere ai contributi?

Le imprese artigiane con dipendenti ed in regola con i versamenti mensili previsti.

Termine di presentazione delle domande di contributo?

Sono ammesse solo le fatture relative all’anno in corso in cui si chiedono le prestazioni e il termine di presentazione è il 28 febbraio dell’anno successivo.

Scarica il materiale informativo:

 

Per ulteriori approfondimenti e per richiedere il contributo, i nostri consulenti sono a disposizione ai seguenti riferimenti:

Tel. 0521.030551 | E-mail: info@tecnaparma.it

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023 il Decreto Legge numero 48 del 2023, noto come Decreto Lavoro 2023.

Il Decreto, entrato in vigore il 5 maggio scorso, include anche interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Si prevedono, tra l’altro:

  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto anche dalla valutazione dei rischi;
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
  • estensione della copertura assicurativa INAIL a studenti e personale scolastico

Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Per maggiori informazioni contattaci ai seguenti recapiti:
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