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News

Tecna S.r.l., in collaborazione con l’Unione CNA Produzione Parma, organizza il

Seminario

La gestione delle macchine tra sicurezza e innovazione

Dalla direttiva macchine 2006/42/CE al nuovo regolamento macchine UE 2023/1230: come arrivare preparati.

Martedì 21 novembre 2023 | ore 20.30

Sede provinciale CNA Parma in Via La Spezia n° 52/A – Parma

PROGRAMMA

L’importanza del regolamento macchine
Le modifiche di maggior rilievo nel testo dell’attuale direttiva
Le problematiche più frequenti rilevate durante le verifiche in azienda
Domande e risposte

RELATORI

Stefano Martini – Tecnico Prevenzione AUSL Parma
Giovanni Fava – Studio Tecnico By Fava

Per informazioni contattare Marcello Mazzera, Responsabile CNA Produzione Parma ai seguenti recapiti: E-mail: mmazzera@cnaparma.it | Cell. 348 5603429

Scarica la locandina

Iscriviti e Partecipa compilando il modulo a questo link.

A inizio settembre 2021 sono stati approvati tre nuovi Decreti Ministeriali che portano sostanziali modifiche del quadro normativo in materia di prevenzione incendi che entreranno in vigore a partire dal 25 settembre 2022.

DM 1/9/2021

Contenuti: controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio. Entrata in vigore: 25 settembre 2022.

DM 2/9/2021

Contenuti: gestione del servizio antincendio (formazione addetti antincendio). Entrata in vigore: 4 ottobre 2022.

DM 3/9/2021

Contenuti: criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Entrata in vigore: 29 ottobre 2022.

Con l’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali verrà totalmente abrogato il D.M. 10 marzo 1998 che rimarrà il punto di riferimento fino alle date sopra indicate.

DM 1/9/2021

Con il DM 1/9/2021, denominato «Decreto controlli», sono state definite le modalità di:

  • attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio (allegato I);
  • qualificazione dei tecnici manutentori, tramite specifici percorsi di formazione (allegato II) 

L’allegato I definisce i criteri e le modalità di attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Queste operazioni potranno essere effettuate solo da tecnici manutentori qualificati.

Manutenzione e controlli periodici

È previsto l’obbligo di tenuta di un registro dei controlli, predisposto dal datore di lavoro, riportante:

  • i controlli periodici;
  • gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, in base a scadenze temporali indicate da disposizioni, norme, specifiche tecniche e manuali d’uso e manutenzione.

Il registro deve essere aggiornato costantemente e messo a disposizione degli organi competenti per il controllo.

Sorveglianza

Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati regolarmente, tramite liste di controllo, dai lavoratori normalmente presenti ed adeguatamente istruiti.

Non sono riportate indicazioni sulle modalità di effettuazione e gestione della sorveglianza, che pertanto andranno definite dall’impresa.

DM 2/9/2021

Con il decreto (DM 2/9/2021) sono stabiliti i criteri per la gestione durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Vengono definite:

  • le azioni da attuare in caso di emergenze, comprese le caratteristiche dei piani di emergenza;
  • la formazione ed informazione da fornire ai lavoratori, in funzione del rischio incendio presente;
  • le modalità di designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compresi i requisiti dei docenti.

Le principali novità previste dal DM nell’ambito della gestione dei servizi antincendio – GSA nei luoghi di lavoro riguardano:

  • la classificazione delle attività e la tipologia di formazione e aggiornamento: nel DM 10 marzo 1998 si faceva riferimento ad un esplicito indice di rischio (bassomedio ed elevato), mentre il nuovo DM distingue le attività in attività di livello 1, 2 e 3, correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento (di tipo 1, 2 e 3);
  • la periodicità quinquennale per l’aggiornamento della formazione;
  • l’introduzione di metodi di apprendimento innovativi, anche in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi;
  • la parte di formazione pratica per i corsi di tipo 1 di formazione e aggiornamento relativi alle attività di Livello 1;
  • il contenuto dei programmi di aggiornamento.

La novità sostanziale del decreto è legata alla valutazione del rischio dell’attività, il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

DM 3/9/2021

Con il DM 3/9/2021 sono stati definiti i nuovi criteri generali per l’individuazione delle misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio.

Queste disposizioni si applicano a tutti i luoghi di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili.

Gli aspetti trattati del decreto sono:

  • la valutazione dei rischi di incendio che dev’essere complementare a quella del rischio esplosione, qualora prevista, ai sensi del titolo XI del D.Lgs.81/08 e deve rispettare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio (livello1) la valutazione viene effettuata seguendo l’allegato I del DM 03.09.2021 mentre per tutte le altre attività (quelle soggette al controllo dei VVF) i criteri di valutazione devono riferirsi al DM 3.08.2015 (RTO – Nuovo codice di Prevenzione Incendi);
  • criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

I luoghi di lavoro esistenti al 29/10/2022 dovranno adeguarsi a queste disposizioni nel caso in cui, ai sensi dell’art.29 co.3 del D.Lgs.81/08, occorre aggiornare la valutazione dei rischi in seguito a modifiche significative del ciclo produttivo o dell’organizzazione lavorativa.

Clicca qui per visionare i testi dei DM completi

 

Per maggiori informazioni contatta i nostri consulenti ai seguenti recapiti:
Tel. 0521 030551 | Email: info@tecnaparma.it

Consulta i nostri corsi di sicurezza per addetti Antincendio

Manca poco alle ferie estive e per non farsi trovare impreparati al rientro, è questo il momento giusto per verificare gli attestati aziendali e pianificare i corsi in partenza da settembre 2022.

Tecna ha pianificato il nuovo calendario dei corsi di formazione in Sicurezza sul lavoro. All’interno del catalogo sono presenti le nuove edizioni dei percorsi formativi che verranno realizzati in tre diverse sedi di Parma, Fidenza e Langhirano.

Scarica il CALENDARIO COMPLETO

La formazione si svolgerà in aula, applicando i protocolli di prevenzione e sicurezza anti-Covid per garantire la salute di tutti i partecipanti.

Per iscriversi al corso di proprio interesse è possibile effettuare l’acquisto all’interno della sezione CORSI del sito web www.tecnaparma.com, oppure compilando il modulo d’iscrizione e inviandolo a: formazione@tecnaparma.it.

Nel caso in cui si desideri effettuare i corsi di formazione in modalità e-learning oppure percorsi personalizzati, finanziati e privati è necessario inviare richiesta all’indirizzo formazione@tecnaparma.it. Sarà nostra cura organizzare un percorso formativo costruito sulle tue specifiche esigenze.

Vantaggi e Sconti per gli Associati CNA Parma
Per le aziende Associate a CNA Parma è riservato uno sconto sul prezzo di listino.

Per maggiori informazioni i consulenti di Tecna saranno lieti di rispondere a tutte le tue domande ai seguenti recapiti:
Tel. 0521 030551 | Email: info@tecnaparma.it

I DPI o Dispositivi di Protezione Individuale sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (D.Lgs. 81/2008).

Requisiti dei dispositivi

Riportiamo i requisiti dei DPI (art. 76) come modificati dal D.Lgs. 19/2019. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 e devono:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART.78 TU)

I lavoratori hanno i seguenti obblighi:

  • sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge;
  • utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
  • provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
  • al termine dell’utilizzo del DPI, seguire le procedure interne eventualmente previste in materia di riconsegna;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

COSA CAMBIA CON IL DL 146/2021

L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 4 del 9/12/2021 che fornisce chiarimenti sulle novità del decreto fisco-lavoro in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 146/2021, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, è stato sostanzialmente modificato al fine di arginare il grave e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro.

La conversione del D.L. 146/2021 ha inoltre rafforzato l’individuazione del preposto con nuovi e più stringenti obblighi.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 146/2021

  • Sospensione dell’attività interessata dalle violazioni (elencate di seguito).
  • Sospensione limitata dei lavoratori dall’attività interessati dalle violazioni: mancata formazione ed addestramento, mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.

ELENCO DELLE SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE:

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
  • Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione.
  • Mancata formazione ed addestramento.
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (pos).
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto.
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  • Impiego di lavoratori irregolari.

Viene eliminata la reiterazione del reato, è quindi sufficiente l’accertamento di una delle gravi violazioni.

MODIFICA ALL’ART. 14 E 15: RIFORMA DEL SISTEMA DI VIGILANZA

  • Potenziamento della vigilanza anche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: verranno intensificati i controlli e assunti nuovi ispettori per effettuare i controlli stessi.
  • È stata introdotta la necessità per i lavoratori autonomi occasionali di comunicare preventivamente l’attività lavorativa all’Ispettorato del Lavoro da parte del committente. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata del rapporto alla direzione territoriale del lavoro competente, mediante SMS o posta elettronica, come previsto dall’art. 15 comma 3 del Decreto Legislativo 81/15.

MODIFICA ALL’ART. 18 E 19 RUOLO DEL PREPOSTO

  • L’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.
  • Formazione obbligatoriamente in presenza con scadenza biennale.

MODIFICA ALL’ART. 37: ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 REVISIONE DEGLI ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE

  • Viene specificato l’addestramento che consiste in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. L’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
  • Viene introdotto l’obbligo di formazione anche per il Datore di Lavoro.

MODIFICA ALL’ART. 55: MODIFICHE ALL’APPARATO SANZIONATORIO PER DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

Previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.338,23 euro.

MODIFICHE ALL’ART.7 E 8: RIFORMA SINP E COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO

Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazione del lavoro.

MODIFICA ALL’ART. 51: RIORDINO DEGLI ORGANISMI PARITETICI

In questa modifica viene aggiunto un riferimento al repertorio degli organismi paritetici ed inoltre viene imposto a tali organismi di comunicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.

 

Siamo a disposizione nel fornire qualsiasi informazione e supporto alle aziende. Contattaci ai seguenti riferimenti per effettuare un sopralluogo e valutare lo stato della sicurezza e la formazione aziendale.

Tel. 0521 030551 | E-mail: info@tecnaparma.it

A seguito dell’entrata in vigore del DL 7 gennaio 2022 n.1, dal 20 gennaio al 31 marzo 2022, l’accesso alle attività di servizi alla persona – parrucchieri, barbieri, estetiste e tatuatori – sarà consentito esclusivamente ai possessori del Green Pass Base, rilasciato dopo avere ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid oppure con un tampone antigenico (valido 48 ore) o con un tampone molecolare (valido 72 ore).

L’obbligo di esibire la certificazione verde per l’accesso NON RIGUARDA i bambini al di sotto dei 12 anni.

E’ necessario inoltre scaricare l’app del Ministero della Salute (VerificaC19), unico strumento attivo per la verifica della certificazione, che consente di evitare di incorrere in sanzioni a seguito di eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Per informare i clienti su queste nuove disposizioni vi invitiamo a scaricare il cartello ed esporlo all’ingresso del vostro salone.

 

Contattaci per maggiori informazioni:

Tel. 0521 030551 | E-mail: info@tecnaparma.it 

Un’attenta gestione degli eventi che non causano lesioni o malattie, ma potenzialmente potrebbero farlo, e che vanno sotto il nome di mancato infortunio o near miss, conduce l’organizzazione aziendale a far emergere le criticità, di tipo organizzativo, tecnico o comportamentale, e a correggerle, prima che sfocino in un infortunio con conseguenze dannose sul lavoratore.

near miss sono infatti eventi potenzialmente dannosi legati alla presenza di situazioni o agenti che hanno la caratteristica intrinseca di pericolosità che, per l’instaurarsi di situazioni fortuite, non hanno provocato danni a persone o a cose.

L’INAIL ha predisposto sul tema una guida che si propone di fornire alle aziende uno strumento semplice ed intuitivo, che tenga conto delle difficoltà culturali al fine di scardinarle, per rendere più agevole alle parti in gioco la rilevazione, la segnalazione, la presa in carico e la risoluzione di eventuali difetti naturalmente insiti nell’organizzazione e, quale obiettivo finale, la creazione di un ambiente di lavoro realmente sano e sicuro.

L’elaborato è scaricabile direttamente dal portale dell’INAIL cliccando QUI.

Con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2019/130 e della Direttiva UE 2019/983, sono state aggiunte e classificate a potenziale rischio cancerogeno le seguenti attività lavorative:

  • manutenzione e riparazione di autoveicoli;  
  • commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori.

Per i possibili seguenti rischi:

  • esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel;
  • penetrazione cutanea di oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione.

Le disposizioni sono atte a rispettare i requisiti minimi che prevedano un livello coerente di protezione dei lavoratori.

Le attività coinvolte dovranno adeguarsi alle nuove direttive entro febbraio 2023, attraverso l’analisi e la gestione dei prodotti chimici utilizzati e/o derivanti dalle suddette attività.

Clicca QUI per scaricare il documento con l’elenco delle sostanze nocive.

 

Contattaci per ulteriori informazioni:

Tel. 0521.030551 | Email: info@tecnaparma.it

LE RESPONDABILITÀ

Per POS (Piano Operativo di Sicurezza) si intende il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV (art.89 c.1 lett. h) D. Lgs.81/08).

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA ESECUTRICE

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel luogo di lavoro, tali da rendere attuabili gli obiettivi del piano di sicurezza e coordinamento, non potendo costituire la mera riproduzione di quest’ultimo.

Obiettivo del POS è quello di descrivere le migliori contromisure da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l’incolumità fisica dei lavoratori.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AFFIDATARIA

  • Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • coordinare gli interventi di cui gli articolo 95: Misure generali di tutela, e articolo 96: Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
  • verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.”

 

Per maggiori informazioni:

Tecna S.r.l.

T. 0521.030551 | E-mail: info@tecnaparma.it 

La Regione Emilia-Romagna ha emesso una circolare relativa all’utilizzo improprio, in ambito extra-sanitario, di visierine paraspruzzi che si collocano sul viso con appoggio sul mento, nonché di visiere fronte–mento, che si collocano attorno alla testa, per la protezione delle vie respiratorie da Covid-19.

La circolare puntualizza che tali presidi non sono sostitutivi dell’utilizzo delle mascherine chirurgiche, monouso o igienizzabili.

Per maggiore chiarezza invitiamo a scaricare il PDF contenente il testo integrale della circolare.