CLIENTI FINALI NASCOSTI la nuova Delibera dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico fissa nel 30 giugno 2018 la data entro la quale i clienti finali nascosti devono auto dichiararsi per evitare penalità.

GettyImages-857015434-7e3796e5CLIENTI FINALI NASCOSTI

Secondo la Delibera 276/2017/R/EEL del 12 aprile 2017 redatta dall’’AUTORITÀ PER

L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, un cliente nascosto è un cliente

finale che non risulta connesso direttamente o indirettamente alla rete pubblica, né appartiene a sistemi di distribuzione chiusi (SDC) oppure a sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC).

Cliente finale: è una persona fisica o giuridica che preleva l’energia elettrica, per la quota di

proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private.

Il Cliente finale nascosto è principalmente un cliente finale che non risulta connesso direttamente o indirettamente alla rete pubblica.

La Delibera 894/2017/R/EEL del 21 dicembre 2017 redatta dall’’AUTORITÀ PER L’ENERGIA

ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO ha cambiato la definizione di unità di consumo ed ha spostato dal 28 febbraio 2018 al 30 giugno 2018 la data entro la quale i clienti finali nascosti devono auto dichiararsi per evitare penalità.

Le attività (private o società) “devono” richiedere la posa di un contatore al gestore di rete locale (E-Distribuzione, IREN, ect) entro il 30/06/2018 e pagheranno il conguaglio dovuto per mancato versamento oneri di sistema dal 01/01/2014 a al 30/06/2018.

Esempio di conguaglio:

Un utente in bassa tensione con potenza contrattuale da 20 kW, la componente fissa degli oneri generali di sistema è di circa 136 € all’anno (2017).

Un utente in media tensione con potenza contrattuale da 20 kW, la componente fissa degli oneri generali di sistema è di circa 207 € all’anno (2017).

In caso contrario, dovranno pagare il conguaglio maggiorato del 30% fino alla data in cui saranno individuati in base ai controlli.

Sono ritenuti clienti nascosti per esempio:

– gli utenti che hanno l’impianto elettrico della civile abitazione alimentato della fornitura di

energia elettrica dell’attività produttiva;

– gli utenti condominiali che hanno l’impianto elettrico dell’appartamento alimentato della

fornitura di energia elettrica condominiale.

Ricordiamo che la documentazione necessaria per valutare lo stato in essere è la seguente:

– Planimetria catastale;

– Visura catastale.

Per maggiori informazioni contattare:

TECNA srl

E-mail: info@tecnaparma.it

Telefono: 0521 030551