Scade il 31 marzo 2016 il termine per l’invio della comunicazione on line con applicativo INAIL, che devono effettuare i medici competenti (MC) dei dati aggregati sanitari e di rischio (allegato 3 B), riferiti al 2015, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, come previsto dal TU Sicurezza.
Informiamo che i dati che dovranno essere trasmessi, per ogni azienda, dal Medico Competente sono:
- Dati identificativi del MC; Probabili /possibili malattie professionali segnalate;
- Dati relativi alla sorveglianza sanitaria (n. totale soggetti a sorveglianza, n. totale visitati, n. idonei, n. idonei con idoneità parziali o temporanee, n. non idonei temporaneamente o permanentemente);
- Esposizione a rischi lavorativi dei lavoratori, compresi alcoldipendenza e sostanze psicotrope e stupefacenti (dei lavoratori soggetti a sorveglianza e dei lavoratori visitati);
- Numero totale (suddivisi in Maschi e Femmine) di lavoratori al 30/6/2015;
- Numero totale (suddivisi in Maschi e Femmine) di lavoratori al 30/12/2015.
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).