Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha pubblicato sul proprio sito (www.conai.org) nella sezione Circolari applicative, quattro circolari riguardanti altrettante ipotesi di semplificazione procedurale, che interessano particolari flussi di imballaggi e o aziende di piccole dimensioni.
Le nuove procedure di semplificazione hanno per oggetto:
– Dichiarazione del Contributo ambientale Conai e variazione delle soglie di esenzione annuale e contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione riferita al peso degli imballaggi: la decorrenza delle nuove soglie avrà effetti sulla periodicità delle dichiarazioni di competenza dell’anno 2020 (la prima scadenza è il 20 gennaio 2021). Per le sole procedure ordinarie viene introdotta, a soli fini statistici, una soglia minima di 10 tonnellate (peso dei soli imballaggi nell’anno di riferimento) che fa scattare l’obbligo di dichiarazione anche laddove il CAC risulti inferiore alla soglia di esenzione.
– Nuova procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale Conai basata sul fatturato complessivo dell’anno precedente (massimo 2.000.000 Euro) riservata agli importatori di imballaggi pieni, che si aggiunge a quelle esistenti: decorrenza nuova procedura a partire dalle dichiarazioni di competenza dell’anno 2020; termine presentazione dal 1° al 30 settembre dell’anno di competenza (la prima tra il 1° e il 30 settembre 2020).
– Procedura agevolata semplificata di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi. Estensione ai produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione: decorrenza nuova procedura 1 gennaio 2020; il modulo 6.24 sarà integrato e reso disponibile da Conai ai produttori, che gestiscono fino a 150 ton per ciascun materiale (per plastica come somma delle diverse fasce).
– Nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti“, con esenzione dal CAC per chi destina i rotoli di alluminio fino a 50 metri e per i rotoli di pellicola di plastica fino a 75 metri per uso domestico e applicazione del CAC per quantitativi superiori a quelli prima citati se l’uso è professionale: decorrenza nuova procedura dal 1/1/2020 con un periodo di test di 1 anno.
Riferimento: Circolari Conai ID. 1-2019, 2-2019, 3-2019, 4-2019 del 5.12.2019.
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