CONAI ha definito una procedura agevolata per regolarizzare gli errori di applicazione del contributo ambientale CONAI (CAC) riservata ad aziende che operano nel settore dei pallet in legno usati, rigenerati o semplicemente selezionati e reimmessi al consumo.
Le procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC per gli operatori del suddetto settore sono state oggetto di ripetuti interventi (Circolari Conai/Rilegno del 12 aprile 2007, del 12 dicembre 2012 e del 14 giugno 2019 – quest’ultima con effetto dall’1.1.2019).
Tuttavia, dai contenziosi è emerso che permangono difficoltà interpretative dell’applicazione della norma vigente nel tempo e il timore del recupero del CAC pregresso dovuto su 10 anni (o – a determinate condizioni – su 5) ha probabilmente indotto molte aziende a non definire la propria posizione neanche per l’ultimo biennio.
Al fine di agevolare la regolarizzazione delle imprese, evitando contenziosi sul recupero del contributo ambientale ante 2019 e tenendo conto anche dell’attuale difficile congiuntura economica, CONAI ha deliberato una procedura agevolata di regolarizzazione, che in sostanza prevede:
1) riconoscimento della validità di comportamenti pregressi fino al 31.12.2018: fino a tale data, pertanto, CONAI prende atto dell’applicazione del contributo ambientale, o della sua esclusione, effettuata dal consorziato che ha gestito pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo;
2) decorrenza dell’obbligo del CAC sulle “prime cessioni” di pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo dall’1.1.2019;
3) apertura di una finestra temporale per consentire la regolarizzazione di errori commessi dall’1.1.2019 fino al 30.06.2021:
– con possibilità di rateizzazione fino a 36 mesi (per CAC, IVA e interessi di mora);
– in caso di controlli avviati, l’eventuale sanzione sarà commisurata al CAC dovuto accertato limitatamente al periodo decorrente dall’1.1.2019;
4) la definizione agevolata non opera per le imprese che, nel periodo da regolarizzare, producono/commercializzano esclusivamente pallet nuovi, non essendo stati rilevati dubbi interpretativi ai fini dell’applicazione del CAC;
5) resta valida la regola generale in merito alla esclusione delle sanzioni per le aziende che presentino la richiesta di regolarizzazione spontanea prima dell’avvio di controlli da parte del CONAI.
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Riferimento: Circolare CONAI del 4 dicembre 2020