Sul sito del Conoe sono state pubblicate le procedure che il Consorzio ha definito per l’applicazione in fattura e il versamento del contributo ambientale al Conoe, che rappresenta una delle forme di finanziamento del Consorzio.
In questo modo ha reso operativa l’applicazione di tale contributo la cui decorrenza era fissata al 1/7/2017.
In questi ultimi giorni a ridosso della scadenza, il consorzio ha modificato le proprie procedure relative all’applicazione in fattura del contributo ambientale che, in base al “Collegato agricoltura”, decorre dal 1/7/2017, stabilendo che: “in via del tutto eccezionale e transitoria, nell’ipotesi in cui l’azienda non sia riuscita ad adeguare le proprie procedure aziendali o i propri sistemi informatici, sono esonerate dall’applicazione del contributo Conoe le cessioni effettuate fino al 31 luglio 2017.”
Ricordiamo che il contributo è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al Conoe con cadenza trimestrale (entro il 30/4, 31/7, 31/10, 31/1, con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente).
La norma contempla alcune esclusioni dall’applicazione del contributo, per tipologia di oli e grassi o perché sotto una determinata soglia quantitativa.
Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura “Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto”, anche nelle fasi successive della commercializzazione.
Sono previste dal Conoe procedure differenziate di applicazione e riscossione del contributo, a seconda della tipologia di transazione e con la possibilità di sottoscrivere un accordo per lo spostamento del punto di prelievo.
Il contributo è a carico del produttore/importatore di oli e grassi vegetali ed animali ad uso alimentare destinati a diventare rifiuto, solo per le utenze professionali.
Dal 1/7/2017, in linea generale, al momento della prima immissione nel mercato nazionale, sulle fatture di vendita andrà riportato, da parte del produttore/importatore di questi oli e grassi, il valore del contributo Conoe in base alla quantità e la tipologia di olio (euro/ton).
Nelle fasi successive alla prima immissione con applicazione del contributo, i soggetti coinvolti sono i confezionatori, commercianti all’ingrosso e commercianti al dettaglio, che li cedono a utilizzatori professionali la cui attività dà luogo alla formazione di olio esausto (rifiuto). Per tali soggetti nelle fatture di vendita sarà sufficiente riportare la dicitura “Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto”, fatte salve le diverse diciture in caso di sottoscrizione di accordi per lo spostamento del punto di prelievo.
Al contributo va applicata l’IVA al 22%.
In caso di esportazione, in fattura si evidenzia “contributo CONOE non dovuto per esportazione”.
E’ previsto inoltre:
– un regime di rimborsi,
– una procedura semplificata (percentuale forfettaria), che previene le procedure di rimborso, evitando a monte l’applicazione del contributo nei casi in cui non è dovuto, che si applica sempre nei casi di cessione a commercianti all’ingrosso di prodotto confezionato o a commercianti al dettaglio e si attua applicando il 30% del contributo. Nel caso di cessione a piccoli utilizzatori la procedura semplificata rappresenta la regola, tuttavia i piccoli utilizzatori possono richiedere l’applicazione del 100% del contributo e il conseguente eventuale avvio della procedura di rimborso.
Il primo versamento del contributo sarà quello relativo al trimestre luglio-agosto-settembre, da effettuare al Conoe entro il 31/10/2017.
Le eventuali richieste di rimborso o di conguaglio si inoltrano a Conoe entro il 31/3 dell’anno successivo a quello di riferimento.
Sono inoltre state introdotte alcune novità nelle procedure per lo spostamento del punto di prelievo, che si potrà effettuare per commercianti all’ingrosso di sfuso, confezionatori e grandi utilizzatori con un’autocertificazione (Modulo CON/03).
La procedura transitoria sull’applicazione del contributo Conoe nonché la modulistica sono anche scaricabili dal sito www.conoe.it
Per quanto riguarda l’adesione al Consorzio, ricordiamo che le imprese della categoria A “imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti (Produttori di rifiuto)”, partecipano automaticamente al CONOE tramite l’adesione all’Associazione Nazionale di categoria, facente parte del Consorzio (Aicast Imprese Italia, CIA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti , C.N.A., Federalberghi, Fipe, Legacoop, U.N.A. Italia, Utilitalia), e, dunque, non è necessario inviare alcuna documentazione al Conoe, come indicato anche dallo stesso Consorzio nel proprio sito, nella sezione Adesione.