Con la conversione in legge del Decreto Legge “Semplificazioni” è stato definitivamente abolito il sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.
Contestualmente, è stato istituito il “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, le cui modalità di funzionamento e sanzioni saranno definite con un apposito decreto.
Saranno tenuti all’iscrizione a questo registro:
• Produttori di rifiuti pericolosi
• Rifiuti non pericolosi: tutti i soggetti dell’art.183 co.3 D.Lgs.152/06 (quindi produttori pericolosi + produttori non pericolosi da attività artigianali, industriali e da trattamento rifiuti, esclusi produttori iniziali con meno 10 dipendenti)
• Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
• Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
• Commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi
• Consorzi recupero/riciclaggio
Per il funzionamento del registro è prevista la corresponsione di un diritto di segreteria per l’iscrizione e di un diritto annuale, i cui importi saranno definiti sempre tramite DM.
Come già definito in seguito all’abolizione del Sistri, fino a piena operatività registro si applica il D.Lgs.152/06 nella versione antecedente il D.Lgs.205/2010 (introduzione Sistri), comprese le sanzioni. Pertanto dal 1° gennaio 2019, data dalla quale parte l’abolizione del Sistri, i soggetti prima obbligati all’utilizzo del sistema dovranno applicare, come di fatto comunque già avveniva, le consuete modalità gestionali (formulari d’identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico e MUD), anche in formato digitale come previsto dall’art.194-bis.
Riferimenti normativi: articolo 6 Decreto Legge n.135/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 14/12/2018 convertito con la Legge 11 febbraio 2019 n.12 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 12/02/2019