La Direttiva (UE) 2022/431 modifica ed integra la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Di particolare rilievo è l’ampliamento del campo di applicazione della Direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione.
La formazione non deve più solo “essere adattata all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi,” ma viene evidenziato il legame con l’esposizione agli agenti oggetto della direttiva, in particolare con quelli contenuti nei “farmaci pericolosi” o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro. Inoltre, è stata introdotta una nuova previsione, secondo cui la formazione deve essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie, a tutti i lavoratori esposti agli agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.
1. I datori di lavoro devono adottare le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’azienda o nello stabilimento, ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d’informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:
a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le prescrizioni in materia di igiene;
d) la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi;
e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.
La formazione deve:
- essere adattata all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi, in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro,
- essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze, e
- essere periodicamente ripetuta in altri contesti, se necessario.
2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e a provvedere a un’etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.
Se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste in tale allegato. I lavoratori sono informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione indicato.