Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): quali sono gli obblighi per i datori di lavoro

I DPI o Dispositivi di Protezione Individuale, sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo, contro uno o più rischi, che potrebbero minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (D.Lgs. 81/2008)

Requisiti dei Dispositivi di Protezione Individuale

Riportiamo i requisiti dei DPI (art. 76) come modificati dal D.Lgs. 19/2019.

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 e devono:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Obblighi dei datori di lavoro

Il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI deve:

  • effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  • individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  • valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e confrontarle con quelle individuate alla lettera b dell’art. 77 del TU;
  • aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, deve individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:

  • entità del rischio;
  • frequenza dell’esposizione al rischio;
  • caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  • prestazioni del DPI.
Inoltre sempre il datore di lavoro deve:
  • mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, anche secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  • provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  • fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, valutare misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  • informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  • rendere disponibili nell’azienda informazioni adeguate su ogni DPI;
  • stabilire le procedure aziendali da seguire, i termini di utilizzo, la riconsegna e il deposito dei DPI;
  • assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.