Ecobonus 2019 per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019

L’agevolazione consiste in detrazioni dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dell’IRES (imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguano interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici.

CHI PUÒ USUFRUIRNE

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche (i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini, per gli interventi sulle parti, comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato) compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
  • persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Dal 2018 possono usufruire anche:

  • Istituti autonomi per case popolari, costituiti e già operanti alla data del 31/12/2013 nella forma di società che risponde ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  • Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa pe r interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

I pagamenti:

  • Contribuenti senza partita iva: bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento
  • Altri contribuenti: qualsiasi forma

La documentazione è da trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori

Si informano gli utenti che per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’ 01 gennaio 2019 e l’ 11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i siti ecobonus2019.enea.it e bonuscasa2019.enea.it, decorre dal 11 marzo 2019

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

 

CESSIONE DEL CREDITO

È prevista la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef o Ires spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, sia per singola unità immobiliare  sia per le parti comuni di edifici condominiali.

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INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente) 70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro 75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO) 80%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

 

85%