Dopo un faticosissimo confronto con il Ministero dell’Ambiente ed il Parlamento, sono stati approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale i 4 decreti legislativi che recepiscono le rispettive Direttive Europee che rappresentano il primo tassello di attuazione del pacchetto europeo sull’economia circolare.
Si tratta di:
- D.lgs n. 116 del 3 settembre 2020, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” Pubblicato nella GU n° 226 dell’11/9/2020 ed in vigore dal 26/9/2020.
- D.lgs n. 118 del 3 settembre 2020, “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
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D.lgs n. 119 del 3 settembre 2020, “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Pubblicati nella GU n° 227 del 12/9/2020 ed in vigore dal 27/9/2020. -
D.lgs n. 121 del 3 settembre 2020, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
Pubblicato nella GU n° 228 del 14/9/2020 ed in vigore dal 29/9/2020.
È bene evidenziare che possiamo essere in parte soddisfatti per alcuni risultati importanti ottenuti grazie ad una intensa azione di proposizione nei confronti del Ministero.
Prime indicazioni più significative in merito alle modifiche introdotte da queste disposizioni
D.Lgs.116/2020: modifiche alla Parte IV del D.Lgs.152/06 – Rifiuti
- Con appositi decreti verranno istituiti nuovi regimi di responsabilità estesa dei produttori di beni e prodotti, per garantire la gestione efficace ed efficiente dei relativi rifiuti, ferma restando la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 188. Viene anche inserito il nuovo articolo 178-ter, contenente i requisiti minimi in materia di EPR, che prevede, tra le altre cose, l’istituzione del Registro nazionale dei produttori al quale dovranno aderire i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore;
- Rifiuti assimilati agli urbani: con la nuova definizione di “rifiuti urbani”, vengono ricompresi anche i rifiuti prodotti dalle imprese rientranti nelle tipologie del nuovo allegato L-quater e che provengono dalle attività elencate nell’allegato L-quinques. Conseguentemente, vengono cancellati i compiti dei Comuni in merito alla definizione dei criteri per l’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani;
- La cernita dei materiali rientra nelle operazioni di gestione quindi va sempre autorizzata. Al deposito temporaneo, ora denominato “deposito temporaneo prima della raccolta” si riconferma che tale raggruppamento non necessita di autorizzazione. Vengono inserite disposizioni specifiche riguardanti la responsabilità estesa dei produttori e la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Rimangono invece invariati i limiti quantitativi e temporali;
- Tracciabilità dei rifiuti. Il decreto interviene sulle norme del codice ambientale in materia di tracciabilità dei rifiuti, definendo con norma primaria i principi di tale sistema, composto dal Registro Elettronico Nazionale e dalla digitalizzazione di registri e formulari; il dettaglio attuativo è rinviato alla normativa secondaria. A tale scopo, con appositi DM saranno definite le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari d’identificazione dei rifiuti che saranno in formato digitale, integrati all’interno del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;
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Registri di carico e scarico:
- fino alla definizione del modello digitale, si utilizzano quelli attualmente in uso;
- viene introdotta l’esclusione dalla tenuta del registro per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti e le imprese che raccolgono e trasportano i proprio rifiuti non pericolosi;
- sono stati raddoppiati i limiti quantitativi annuali (20 t rifiuti non pericolosi e 4 t rifiuti pericolosi) entro i quali i registri possono essere tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizi, sempre con cadenza mensile per la compilazione;
- i registri, sempre integrati con i formulari, devono essere conservati per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione e non più per 5;
- MUD: una volta definite le modalità e avviata operativamente la digitalizzazione dei registri e formulari, verrà precompilato in automatico prelevando i dati dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (punto 4);
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Formulario d’identificazione del rifiuto:
- fino alla definizione del modello digitale (vedi punto 4), continuano ad utilizzarsi quelli attualmente in uso;
- la quarta copia può essere inviata al produttore / detentore da parte del trasportatore tramite PEC, sempre che quest’ultimo ne conservi l’originale oppure che ne invii successivamente l’originale;
- chiarito che il formulario non è necessario in caso di trasporto di rifiuti presso i centri di raccolta effettuato dal produttore;
- microraccolta: specificato che dev’essere effettuata nel termine massimo di 48 ore;
- I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n.82/1994, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
- Il nuovo articolo 214-ter introduce le condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, che dovranno essere definite con apposito DM;
- Sanzioni: vengono ridotti gli importi minimi e massimi relativi alle violazioni degli obblighi inerenti il MUD e i registri di carico e scarico, mentre sono aumentati gli importi massimi relativi ai formulari.