Impianti di trattamento rifiuti
Nel rispetto delle normative di prevenzione incendi e dell’elaborazione del Piano di emergenza previsto dal Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018), i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale che effettuano operazioni di deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 ed operanti in regime di autorizzazione o comunicazione semplificata possano aumentare la capacità annua ed istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 50%, rispettando specifiche prescrizioni per garantire la sicurezza degli impianti:
- garanzia di spazi adeguati, anche a tutela da eventuali incendi;
- adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eluati provenienti dai rifiuti stoccati;
- presenza di sistemi di copertura, anche mobili;
- sistemi di confinamento e contenimento.
In caso di impianti operanti in regime semplificato ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs.152/06, dovranno essere comunque rispettate le quantità massime previste dai DM 5/2/1998 e 161/2002. Per poter applicare tale deroga occorre inviare apposita comunicazione a Prefettura, Arpae, Comune, AUSL e Vigili del Fuoco, in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga.
Vista l’eccezionalità della situazione, non sono richiesti adeguamenti degli importi delle garanzie finanziarie.
Deposito temporaneo rifiuti
Sempre nel rispetto delle norme antincendio, è ammesso il raddoppio dei quantitativi ammessi in deposito temporaneo (pertanto fino a 60 mc di cui 20 mc di rifiuti pericolosi) e, nel caso in cui non siano superati tali quantitativi, per un periodo non superiore a 18 mesi.
Smaltimento DPI
I rifiuti costituiti da DPI quali mascherine e guanti, utilizzati all’interno di attività economiche – produttive per la tutela da COVID-19, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità.
Applicazione disposizioni sui rifiuti
Tutte le suddette disposizioni riguardanti la gestione dei rifiuti si applicano fino al trentesimo giorno successivo il termine dell’emergenza sanitaria.
Segnaliamo comunque che su diversi aspetti (tipologia di impianti compresi, modalità di comunicazione ecc…) siamo in attesa di chiarimenti da parte della Regione.