Capacità di stoccaggio impianti
Le nuove indicazioni del Ministero dell’Ambiente per gli impianti operanti sia regime ordinario, tramite autorizzazione, che semplificato, mediante comunicazione, ed effettuanti operazioni R13 / D15 indicano che dovrebbe essere prevista la possibilità di aumentare le capacità massime di stoccaggio annuali ed istantanee fino al 50%, senza che ciò sia considerato una modifica sostanziale. Tale richiesta, che comunque è valida solo per il tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza, e deve essere inviata tramite SCIA ai seguenti soggetti: Autorità competente per l’autorizzazione / comunicazione, Prefettura, ARPA e Vigili del Fuoco.
Il Ministero ritiene inoltre opportuno che tale richiesta sia accompagnata da una relazione firmata da un tecnico abilitato che asseveri il rispetto di tutte le disposizioni in materia di prevenzione incendi, compresa l’elaborazione dei Piani di emergenza previsti dal D.L. 113/2018 “Sicurezza”, il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio e della gestione degli eluati, la presenza di coperture anche mobili e l’esistenza di sistemi di confinamento.
Deposito temporaneo
Fermo restando il rispetto delle norme di prevenzione incendi, le Autorità potrebbero prevedere fino al raddoppio dei quantitativi ammessi in deposito temporaneo (pertanto fino a 60 mc di cui 20 mc di rifiuti pericolosi) e per un periodo non superiore a 18 mesi.