Con il D.L. 18 del 17/03/20 (Applicazione art. 103 c. 1) vengono date le seguenti indicazioni per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti F-GAS e sulle comunicazioni alla BANCA DATI F-GAS di seguito indicate:
Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti F-GAS Reg. 517/2014 art. 4, p. 3
La sospensione dei termini prevista D.L. 18 del 17/03/20, non può essere applicata per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Questa Amministrazione tuttavia, intende chiarire che, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.
Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti F-GAS DPR 146/2018 art. 16 c.8.
Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti F-GAS si ritiene che la decorrenza dei citati termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 aprile 2020.
Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la presente circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.