Con la nuova normativa sono state introdotte le seguenti proroghe:
- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021 – conservano la loro validità per i 90 giorni successivi a quest’ultima data, e cioè al momento fino al 2 maggio 2021;
- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi, scaduti tra il 1 agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 e che non sono stati rinnovati, conservando, dunque, la loro validità fino al 2 maggio 2021.
Ricordiamo che rientrano in questa proroga tutti gli attestati per la formazione base, gli aggiornamenti e le abilitazioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le autorizzazioni o comunicazioni ambientali (quali ad esempio AUA, AVG in materia di emissioni, comunicazioni rifiuti in forma semplificata, autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti, AIA) e in materia di prevenzione incendi.
La legge di conversione è in vigore dal 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Riferimento: Legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (pubblicata in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.300 del 3-12-2020)