Con il DM 15 gennaio 2014 è stato ulteriormente ampliato l’elenco delle attività ritenute “scarsamente rilevanti” già oggetto di modifiche con il Decreto Fare dell’estate scorsa.
Nell’allegato IV, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività in deroga soggette sostanzialmente alla sola comunicazione al comune) è stata quindi modificata la lettera p) nel modo seguente:
p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p -bis );
ed è quindi inserita la seguente lettera:
p-bis ) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.
Gli impianti di questo tipo non sono soggetti ad autorizzazione bensì a sola comunicazione.