In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
CHI PUO’ USUFRUIRNE:
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte
dell’amministrazione del condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spese) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.
Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
CONDOMINI MINIMI: si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
La documentazione è da trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori
Si informano gli utenti che per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’ 01 gennaio 2019 e l’ 11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i siti ecobonus2019.enea.it e bonuscasa2019.enea.it, decorre dal 11 marzo 2019
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).
COME PAGARE
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico
bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr
- 917/1986) 18
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente
autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del
codice civile:
- il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
- i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
AGEVOLAZIONE DELL’IVA
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei bene.
ELENCO INTERVENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI INVIO
COMPONENTI E TECNOLOGIE | TIPO DI INTERVENTO |
Strutture edilizie | – riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
– riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; – riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
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Infissi | – riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;
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Impianti tecnologici | – installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
– sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; – sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; – pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; – sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di – calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; – microcogeneratori (Pe<50kWe); – scaldacqua a pompa di calore; – generatori di calore a biomassa; – installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; – installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; – installazione di impianti fotovoltaici.
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Elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal: 1) 1o gennaio 2017 per le spese sostenute nel 2018; 2) 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
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– forni
– frigoriferi – lavastoviglie – piani cottura elettrici – lavasciuga – lavatrici – asciugatrici
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