La legge di Bilancio per l’anno 2026 n. 199 del 30.12.2025 pubblicata in GU 1.1.2026, ha previsto l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per alcune categorie di produttori di rifiuti (art. 1, comma 789, che modifica l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente), tra cui le imprese di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing.
Si evidenzia anche come le nuove disposizioni non modificano in alcun modo i criteri di classificazione dei rifiuti e gli obblighi relativi al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR): se un rifiuto era classificato come pericoloso prima, rimane tale e l’impresa dovrà conferire tale tipologia di rifiuti ad un raccoglitore autorizzato e compilare il FIR.
Ancora, invece oggetto di chiarimenti la gestione del FIR nella sua evoluzione verso il formato digitale, prevista nell’ambito del RENTRI.
- dal 13 febbraio 2026, a meno di una proroga, entrerà in vigore il nuovo modello di FIR digitale;
- fino a quella data per la compilazione del FIR valgono le modalità già in uso;
- l’obbligo di conservazione del FIR per almeno tre anni resta valido, indipendentemente dal formato.
Si ricorda infine che le imprese del benessere sono esonerate dalla tenuta dei registri di carico/scarico e dalla presentazione del MUD e che tali adempimenti sono sostituiti dalla conservazione in ordine cronologico dei FIR.