Il 1 agosto 2016 u.s. è stato approvato il D.Lgs. 159 (GU n. 192 del 18/08/2016) in attuazione della Direttiva Europea 2013/35/UE, mettendo così fine alla serie di dilazioni ed incertezze riguardanti la valutazione del rischio elettromagnetico (CEM).
Risulta quindi in vigore a partire dal 2 settembre 2016, con le modifiche apportate dal citato decreto, il Capo IV, Titolo VIII, del D.Lgs. 81/2008 e il relativo obbligo per il datore di lavoro, di valutare e tutelare i lavoratori dal rischio dei campi elettromagnetici.
Il D.Lgs. 159/2016 provvede a sostituire tutti i preesistenti articoli del Capo IV del Titolo VIII – Agenti fisici.
Va comunque sottolineato che, fino ad ora, vi era comunque l’obbligo a carico dei datori di lavoro, di valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e quindi di valutare anche l’esposizione a questi agenti sulla base dei principi generali affermati nel TU sicurezza (Titolo I, art. 28 e Capo I del Titolo VIII, art. 181 del D.Lgs. 81/2008).
Ai fini della valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici restano validi, anche alla luce delle nuove disposizioni, le indicazioni contenute nel documento del Coordinamento Tecnico Regioni “Prime indicazioni applicative del Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII”: “l’obbligo di valutazione riguarda le esposizioni “professionali” a campi elettromagnetici, ossia quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo. Pertanto le esposizioni dei lavoratori a sorgenti non correlate con la loro specifica attività e che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro (es: campi generati da elettrodotti, stazioni e ripetitori per segnali radio – tv – telefonia mobile), devono essere contenute, a carico dei gestori delle sorgenti, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione (L. 36/2001 e relative norme di attuazione ed eventuali normative regionali). Resta comunque a carico del datore di lavoro la valutazione del rischio derivante dall’esposizione a questi campi e la verifica del rispetto, anche tramite gli organi di controllo, della normativa da parte del gestore””