La gestione di impianti fotovoltaici pone a carico dei soggetti responsabili, sia pubblici che privati, una pluralità di adempimenti fiscali\amministrativi, nei confronti di diversi soggetti istituzionali (A.E.E.G., Dogana, G.S.E., Provincia, …) e con riferimento a normative diverse (Conto Energia, Testo Unico sulle Accise, …). Di seguito illustriamo gli adempimenti verso Agenzia delle Dogane e G.S.E.
SCADENZE PERIODICHE
Il D. Lgs. 504 / 1995 – “Testo Unico Accise” stabilisce diversi obblighi a carico di tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili della gestione di uno o più impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 20 kWP:
– entro il 16/12/2014, i soggetti in possesso di licenza di officina elettrica devono versare il diritto di licenza per l’anno 2015;
– entro il 31/12/2014, gli stessi soggetti, in possesso di licenza di officina elettrica, dovranno provvedere alla vidimazione annuale degli appositi registri di produzione;
– entro il 31/03/2015 tutti i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWP dovranno presentare in via telematica la dichiarazione annuale di produzione e consumo di energia elettrica nell’anno 2014.
– entro il 31/03/2015, tutti i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWP, che non operano in regime di “Scambio Sul Posto”, dovranno comunicare al G.S.E. la quantità di energia elettrica prodotta nell’anno precedente, ripartita tra fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, …) e non, mediante l’apposita applicazione informatica denominata “fuel mix”;
– entro il 30/04/2015, tutti i soggetti, tenuti alla presentazione all’Agenzia delle Dogane della dichiarazione annuale di produzione e consumo di energia elettrica nell’anno 2014, dovranno inviare al G.S.E. la stessa Dichiarazione presentata in Dogana.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI – NUOVA SCADENZA 30 APRILE 2015
A seguito della Delibera n. 243/2013/R/EEL dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 6 giugno 2013 tutti gli impianti fotovoltaici in Bassa Tensione allacciati alla rete elettrica prima del 31 marzo 2012 devono essere adeguati secondo le prescrizioni dell’Allegato A.70 di Terna rispettando la seconda scadenza
- [nbsp]impianti di Potenza [gt] 6 kWp e 20 kWp entro il 30 aprile 2015
Si specifica che:
– non è previsto alcun premio per promuovere l’adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70;
– gli impianti con potenza fino a 6 kW non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione 243/2013/R/EEL.
A seguito dell’adeguamento degli impianti, i produttori sono tenuti a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e a inoltrarlo alla stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell’Allegato A70.
Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70 e comunicano a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati.
Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonché dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.
Tecna srl si propone per dare assistenza e consulenza alle aziende interessate.
Per informazioni contattare: Tel.+39 0521 030551 – email: info@tecnaparma.it