il Consorzio EcoTyre ha pubblicato sul proprio sito i nuovi importi dei contributi ambientali da applicare a partire dal 1° gennaio 2020 per la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU). Di seguito la tabella con gli importi per le diverse classi di pneumatici trattati.
Tabella riepilogativa Eco Contributi 2020 (+ IVA), in vigore a partire dal 1/1/2020
Di seguito ricordiamo i passaggi di applicazione del contributo PFU:
1. l’importo è fissato in Euro/pneumatico (IVA esclusa) a seconda delle diverse tipologie e del peso dei pneumatici;
2. l’importo del contributo deve essere indicato sul documento fiscale (fattura/scontrino fiscale/ricevuta fiscale) di vendita dei pneumatici in riga separata, con la seguente dicitura “contributo ambientale ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”, in tutti i passaggi di commercializzazione dei pneumatici nel mercato del ricambio fino al consumatore finale (produttore/importatore pneumatico -> distributori -> gommista/autoriparatore -> utente finale);
3. l’applicazione in fattura va effettuata nel modo seguente:
a) il contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto;
b) nella prima immissione sul mercato, il produttore o l’importatore applicano il contributo vigente alla data dell’immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio;
b) in tutte le successive fasi di commercializzazione, il contributo rimane invariato con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto del pneumatico. Questo implica che nella fase di gestione di vendita del pneumatico, al momento della vendita dello stesso, il venditore deve “recuperare” (per poi indicare in fattura) l’importo del contributo pagato all’atto dell’acquisto, tenendo presente che:
– il contributo è generalmente rideterminato annualmente ma potrebbe variare anche in corso d’anno,
– l’anno di acquisto del pneumatico potrebbe essere diverso dall’anno di vendita.
Le imprese coinvolte devono quindi attivarsi per tenere in memoria l’anno di acquisto e il relativo contributo PFU.
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