La legislazione nazionale in materia di rumore, è stata adeguata alla normativa comunitaria con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 4 aprile 2017, n. 79 di due provvedimenti:
- decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 «Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161»;
- decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 «Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161».
Le modifiche:
- il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico).
Le modifiche sono state introdotte ai sensi della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis).
Di grande rilievo il capo VI del D.Lgs. n. 42/2017 che mette a fuoco la figura del tecnico competente e il relativo tavolo tecnico nazionale di coordinamento.
Mentre, al capo IV del D.Lgs. n. 42/2017 sono state aggiornate le discipline delle emissioni sonore prodotte:
- nello svolgimento delle attività motoristiche
- dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo eattivita’ assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.D.Lgs. 41/2017