Il decreto sulle semplificazioni attuativo del Jobs Act, ha previsto: l’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015.
Da tale data non sarà quindi più necessario effettuare alcuna registrazione sui registri già in uso né provvedere alla vidimazione (nelle Regioni in cui è ancora richiesto) o tenuta di nuovi registri, nei casi in cui ciò era previsto.
I registri già in uso andranno comunque conservati sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall’ultima registrazione o, se non usati, dalla data della vidimazione.
Riferimenti: art.21, c.4 del D.lgs. n.151/2015; D.M. 12 settembre 1985.
Approfondimento
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, entrato in vigore il 24 settembre 2015, agli artt. 20 e 21 “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” ha introdotto sostanziali modifiche al Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e sugli adempimenti in materia di infortuni e malattie professionali.
Lavoro accessorio – In particolare, per i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, si prevede che le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, debbano essere applicate qualora la prestazione venga resa a favore di un committente imprenditore o professionista.
Conformemente alla disciplina previgente, restano esclusi dall’applicazione del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/2008, dunque quelle previste a tutela delle attività svolte dai componenti dell’impresa familiare e dai lavoratori autonomi. Analogamente, le disposizioni di cui all’art. 21 troveranno applicazione con riferimento ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.
Servizio di prevenzione e protezione – Con riferimento al servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del T.U. sulla sicurezza, al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP viene consentito lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione a prescindere dal numero dei lavoratori, quindi anche nelle imprese con oltre 5 lavoratori.
Purché nei limiti previsti dall’Allegato 2 del TU:
– aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, salvo l’esclusione di alcune aziende;
– aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
– aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
– altre aziende fino a 200 lavoratori.
Inoltre, con la modifica al co. 2-bis, viene specificato che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti dagli artt. 45 e 46.
Regime sanzionatorio – Le disposizioni che probabilmente di più hanno subito modifiche è l’impianto sanzionatorio contenuto nell’art. 55. Più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori ovvero una triplicazione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori.