PILLOLE DI SICUREZZA: LA SICUREZZA ATTIVA DEI LAVORATORI

Articolo 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI

  1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

 

  1. I lavoratori devono in particolare:
    • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
    • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
    • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
    • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
    • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
    • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

 

  1. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto29

 

Sanzioni per i lavoratori

Sanzioni penali

Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro (Art. 59, co. 1, lett. a)

Sanzioni amministrative

Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 61,43 a 368,56 euro (Art. 59, co. 1, lett. b)

 

Sanzioni per i lavoratori autonomi

Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 61,43 a 368,56 euro (Art. 60, co. 2)