Dal 13 dicembre 2016 entrano in vigore le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale per tutti i prodotti preconfezionati sanciti dal Regolamento europeo 1169/2011. Tuttavia, grazie ai chiarimenti recentemente forniti da una nota concordata tra il Ministero della salute e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE-MINSAL 361078 del 16 novembre 2016), molte piccole attività artigianali risultano esentate.
Il punto 19 del Regolamento (UE) 1169/2011 cita fra le esenzioni “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.
Con la Nota vengono di fatto chiariti i due punti più controversi dal punto di vista della corretta interpretazione ovvero cosa s’intende per “piccole quantità” e cosa s’intende per “ambito locale”, permettendo a molti piccoli artigiani di essere esentati dall’obbligo.
La suddetta Nota, specifica che SONO ESENTI quanto segue:
- I prodotti che non rispondono alla definizione di preimballato
- Fabbricanti di piccole quantità di prodotti: rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori che rispettano i requisiti delle microimprese
(Racc.2003/361/CE – impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).
Allo stesso tempo va ricordato che la dichiarazione nutrizionale può rappresentare anche un’opportunità in termini di promozione nei confronti del consumatore finale. Ecco perché diverse aziende che producono prodotti sfusi, già escluse dalla dichiarazione nutrizionale, hanno provveduto comunque a scopo commerciale ad inserire i valori nutrizionali, al fine di soddisfare le esigenze del consumatore finale, sempre più attento alla propria alimentazione e ad un acquisto consapevole.