1. Quadro Generale e Motivazioni del PPWR
Il Regolamento (UE) 2025/40 introduce un drastico cambio di paradigma per garantire la sostenibilità ambientale degli imballaggi nell’Unione Europea, prevenirne i rifiuti (tramite riduzione del superfluo, riutilizzo e ricarica) e potenziarne il riciclaggio.
Perché un Regolamento e non una Direttiva?
La Commissione Europea ha optato per il regolamento al fine di superare le troppe frammentazioni normative tra gli Stati membri (in termini di etichettatura, criteri di riciclabilità, divieti nazionali e modulazione dei contributi ambientali). Tali discrepanze generavano incertezza giuridica e frenavano gli investimenti nell’innovazione circolare.
Obiettivi macroeconomici
Frenare la produzione di packaging, che cresce più velocemente del PIL e causa l’aumento di emissioni climalteranti, inquinamento e sfruttamento delle risorse. L’obiettivo UE di riduzione complessiva dei rifiuti rispetto al 2018 prevede step del 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040.
Ambito di applicazione
Si applica indistintamente a tutti gli imballaggi e a tutti i relativi rifiuti, a prescindere dal materiale utilizzato e dal canale di provenienza (industria, commercio, uffici o nuclei domestici).
2. Ridefinizione dei Ruoli dei Soggetti Economici
Il PPWR stravolge le definizioni nazionali storiche (come quelle del D.Lgs. 152/2006 in Italia), trasformando molti vecchi “utilizzatori” (riempitori) in vere e proprie figure di “fabbricanti”. Nella filiera si distinguono:
Fabbricante
Chi fabbrica materialmente l’imballaggio o il prodotto imballato, oppure chi lo fa progettare/fabbricare apponendovi il proprio nome o marchio. Ha la responsabilità legale della conformità del packaging. (Esenzione: se il titolare del marchio è una microimpresa e il fornitore si trova nello stesso Stato membro, il fabbricante torna a essere il fornitore).
Fornitore
Chi fornisce imballaggi o materiali da imballaggio a un fabbricante, con l’obbligo di trasmettergli tutte le informazioni tecniche necessarie a dimostrarne la conformità.
Importatore
Chi immette sul mercato UE imballaggi provenienti da paesi terzi.
Distributore
Chi mette a disposizione sul mercato l’imballaggio nella catena di fornitura (esclusi fabbricante e importatore).
Fornitore di servizi di logistica
Soggetti che offrono servizi di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione senza possedere la merce. Devono garantire che la loro manipolazione non comprometta la conformità del packaging.
Produttore (ai fini dell’EPR)
Il fabbricante, importatore o distributore che mette a disposizione per la prima volta un imballaggio (da trasporto, servizio o produzione primaria) sul territorio di uno specifico Stato membro in cui è presente, oppure che lo immette direttamente verso l’utilizzatore finale in un altro Stato. Questa figura è cruciale poiché ha l’obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti nello Stato in cui l’imballaggio diventerà tale.
3. Prescrizioni di Sostenibilità e Obblighi per le Imprese
Il cuore operativo del Regolamento impone scadenze rigide su precise macro-aree di intervento:
Sostanze “pericolose” e PFAS (dal 12 agosto 2026)
Forti restrizioni sulle sostanze che destano preoccupazione. Negli imballaggi a contatto con alimenti scattano i limiti per i PFAS (25 ppb per singolo PFAS, 250 ppb per la somma di PFAS, o 50 ppm inclusi i PFAS polimerici).
Riciclabilità (dal 1° gennaio 2030)
Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili secondo classi di prestazione (A > 95%, B > 80%, C >70%). Entro il 2035 dovranno essere raccolti e riciclati “su larga scala”, ed entro il 2038 saranno ammesse solo le classi A o B.
Contenuto minimo di riciclato (dal 1° gennaio 2030)
Gli imballaggi in plastica dovranno contenere quote minime di materiale riciclato post-consumo (es. 30% per il PET sensibile al contatto o monouso), con percentuali che aumenteranno drasticamente (fino al 50%-65%) entro il 1° gennaio 2040.
Compostabilità (dal 12 febbraio 2028)
Diventa obbligatoria la compatibilità con il compostaggio industriale per specifiche categorie come le cialde/bustine permeabili di tè e caffè e le etichette adesive applicate a frutta e verdura.
Riduzione al minimo (Minimizzazione) e Spazio Vuoto
Gli imballaggi per la vendita dovranno essere ridotti al minimo in termini di peso e volume. Per gli imballaggi multipli, da trasporto e per l’e-commerce, lo spazio vuoto consentito non potrà superare il 50% (i materiali di riempimento come cuscini d’aria o trucioli sono considerati spazio vuoto).
Restrizioni ai formati monouso (dal 1° gennaio 2030)
Saranno vietati specifici imballaggi in plastica monouso, tra cui i film di raggruppamento (per lattine/bottiglie), i packaging sotto 1,5 kg per ortofrutta non trasformata, le monoporzioni nel settore HORECA (salse, zucchero) e i flaconcini di cortesia negli hotel.
Riutilizzo e Ricarica
Vengono introdotti target minimi di riutilizzo per le bevande e per gli imballaggi da trasporto. Ad esempio, i canali HORECA dovranno offrire opzioni riutilizzabili per l’asporto dal 2028, e dal 2027 dovranno consentire ai clienti di portare i propri contenitori da riempire. I negozi con superficie superiore a 400 m² dovranno dedicare il 10% della superficie a stazioni di ricarica entro il 2030.
4. Valutazione della Conformità, Etichettatura e Tracciabilità
Per immettere legalmente un imballaggio sul mercato, i fabbricanti devono rispettare un iter rigoroso di tracciabilità documentale:
Procedura di Valutazione (Modulo A)
Consiste in un controllo interno della produzione sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante. Questo deve redigere e conservare una Documentazione Tecnica dettagliata (descrizione dell’uso, progetti, elenco delle norme armonizzate applicate, relazioni sulle prove).
Conservazione della documentazione
La documentazione tecnica e la Dichiarazione di conformità UE devono essere conservate per 5 anni se l’imballaggio è monouso e per 10 anni se è riutilizzabile. Tali documenti vanno esibiti alle autorità nazionali entro 10 giorni dalla richiesta.
Identificazione dell’imballaggio
Ogni packaging deve recare un lotto, tipo o numero di serie e i dati di contatto del fabbricante (indirizzo postale o canali digitali come QR code).
Etichettatura Armonizzata UE
Dal 12 agosto 2028 (e per i riutilizzabili dal febbraio 2029) gli imballaggi dovranno includere simboli armonizzati sulla composizione del materiale per facilitare la raccolta differenziata dei consumatori. Sulla base delle proposte tecniche del JRC (Gennaio 2026), l’etichettatura sarà incentrata sul tipo di materiale e non sulle destinazioni di raccolta locali, al fine di essere univoca in tutta l’Unione.
Registro dei Produttori ed EPR
Ciascun Paese UE deve istituire un Registro nazionale obbligatorio. I produttori hanno il divieto di immettere o disimballare prodotti sul mercato di uno Stato membro se non sono regolarmente iscritti al rispettivo registro, adempimento che può essere delegato a organizzazioni collettive (es. CONAI in Italia) o a un rappresentante autorizzato.
5. Obblighi per gli Stati Membri
Infine, il regolamento vincola i Governi nazionali a specifici target infrastrutturali:
Target di riciclo per filiera
Gli Stati devono garantire il raggiungimento di obiettivi specifici di riciclo entro il 2030 (es. 85% per la carta, 80% per l’acciaio, 75% per il vetro e 55% per la plastica/bioplastica).
Sistema di Deposito Cauzionale (DRS – Deposit Refund System)
Scatta l’obbligo entro il 1° gennaio 2029 di istituire un sistema DRS per raggiungere almeno il 90% di raccolta differenziata in peso di bottiglie in plastica monouso e contenitori in metallo per bevande (fino a 3 litri). Gli Stati possono essere esentati solo se dimostrano di aver superato l’80% di raccolta per tali flussi entro il 2026.
Appalti Pubblici Verdi (GPP)
Entro il 2030 la Commissione stabilirà criteri minimi obbligatori per costringere le pubbliche amministrazioni a integrare requisiti di sostenibilità ambientale nei loro bandi di acquisto.