Le nostre pillole informative si rivolgono a chi utilizza e acquista macchine e attrezzature da lavoro nuove oltreché a chi adegua e acquista macchine e attrezzature da lavoro usate.
Alcuni aspetti fondamentali sono la verifica della sicurezza macchine e attrezzature, l’analisi dei rischi da interferenze delle macchine posizionate una a fianco all’altra (CERTIFICAZIONE DI LINEE) e l’isolamento delle fonti di alimentazione di energia (schede L.O.T.O.)
Tecna è al fianco delle imprese come supporto all’applicazione delle Direttiva 42/2006, di seguito i nostri servizi:
- elaborazione di manuali di istruzione (anche perle macchine usate)
- procedure operative
- procedure e schede L.O.T.O.
- valutazione rischio macchine e attrezzature
- verifica sicurezza macchine e attrezzature
- certificazioni di LINEE
- corso di formazione specifici
- consulenza
Di seguito un’ approfondimento sulla Direttiva
La Direttiva Macchine è una direttiva europea che si applica a macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento, anche se alcune macchine restano però escluse dal campo d’applicazione di tale direttiva.
Riferimento normativo:
- Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006
- recepita ed attuata per l’Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
- Tale direttiva è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009.
Campo di applicazione: si applica ai seguenti prodotti
- a) macchine;
- b) attrezzature intercambiabili;
- c) componenti di sicurezza;
- d) accessori di sollevamento;
- e) catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
- f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- g) quasi-macchine.
Macchine e quasi-macchine
La direttiva individua come:
-
macchine:
- l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
- l’insieme di cui al p.to precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
- l’insieme di cui ai 2 p.ti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
- l’insiemi di macchine, di cui ai 3 p.ti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale (CERTIFICAZIONE DI LINEE);
- l’insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
- quasi-macchine: gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata – ad esempio un sistema di azionamento – unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina
Cosa stabilisce:
definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere le macchine sopra indicate in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento prima della loro immissione sul mercato.
La direttiva differenzia le macchine in due grandi macro gruppi:
- macchine che devono essere certificate da enti terzi;
- macchine che possono essere autocertificate dal produttore.
Obblighi del costruttore:
Prima di essere immessa sul mercato deve essere predisposta la seguente documentazione:
- il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC) sia disponibile (Allegato VII A). Per le quasi-macchine si parla di Documentazione Tecnica Pertinente; le procedure di valutazione e di conformità siano applicate
- per le macchine la dichiarazione CE di conformità, mentre per le quasi-macchine la dichiarazione d’incorporazione:
- il manuale d’uso e manutenzione;
- Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia: la macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia(schede L.O.T.O.)
- il marchio CE
Macchine escluse dalla direttiva
Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva alcune macchine quali:
- le navi marittime e le unità mobili offshore nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria escluse le macchine installate su tali veicoli;
- prodotti elettrici ed elettronici oggetto della direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE) quali:
- elettrodomestici destinati a uso domestico
- apparecchiature audio e video
- motori elettrici
- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione
- alcune apparecchiature elettriche ad alta tensione quali:
- trasformatori
- apparecchiature di collegamento e di comando
- tutte le armi (e non solo le armi da fuoco)
- i trattori agricoli e forestali (per i rischi non trattati nella 2003/37/CE