Tempistiche per l’adeguamento delle strutture nuove ed esistenti, caratteristiche del responsabile tecnico della sicurezza antincendio e calcolo di un numero di addetti idonei a garantire la prevenzione e la corretta gestione di eventuali emergenze. Insiste su questi aspetti la circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, che fornisce indirizzi applicativi sul DM 19 marzo 2015, con cui è stata aggiornata la regola tecnica per la prevenzione degli incendi nelle strutture sanitarie pubbliche e private (DM 18 settembre 2002).
La circolare, per la prevenzione degli incendi, si applica alle:
- strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 settembre 2002;
- strutture nuove ed esistenti con una superficie maggiore di 500 metri quadri che offrono assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e laboratori;
- strutture di minori dimensioni o di minori posti letto non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Il DM 19 marzo 2015, ricorda la circolare, ha normato il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento delle strutture esistenti che non lo hanno fatto entro il termine previsto del 28 dicembre 2007.
Per consentire a queste strutture di continuare ad operare, è stato individuato un percorso di adeguamento con scadenze differenziate:
- Per gli ambulatori specialistici con superficie compresa tra i 500 e i 1000 metri quadri, le scadenze da rispettare sono: 24 ottobre 2015, 24 ottobre 2018 e 24 ottobre 2021. Negli ambulatori specialistici con superficie maggiore di 1000 metri quadri gli adeguamenti devono avvenire entro il 24 aprile 2016, 24 aprile 2019, 24 aprile 2022
- Per gli ospedali con più di 25 posti letto le scadenze sono il 24 aprile 2016, 24 aprile 2019, 24 aprile 2022 e 24 aprile 2025. In queste ultime strutture si può procedere per singoli lotti in modo da pianificare meglio l’impiego delle risorse.
Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, devono essere individuati un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, gli addetti di compartimento e la squadra antincendio.
Il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, individuato dal titolare della struttura, deve essere un tecnico in possesso di attestato di partecipazione ai corsi base di specializzazione previsti dal decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 e deve occuparsi della redazione del sistema di gestione della sicurezza.
Gli addetti di compartimento devono assicurare il primo intervento e possono svolgere funzioni sanitarie. La squadra antincendio deve occuparsi dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio. Per individuare il numero di addetti di compartimento idoneo a garantire l’efficienza del sistema, la circolare riporta degli esempi di calcolo che tengono in considerazione le caratteristiche e le dimensioni delle strutture.
La circolare specifica infine che gli impianti per la distribuzione di gas medicali rientrano nel raggio d’azione del DM 37/2008 sull’installazione degli impianti negli edifici e devono essere progettati a regola d’arte.