La normativa
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n° 59 del 4 aprile 2023 che regola il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti chiamato R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
Il R.E.N.T.Ri è il nuovo strumento informatico di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Leggi anche il Focus su R.E.N.T.Ri: registri e formulari
Cos’è il R.E.N.T.Ri?
È un registro dove sono raccolti i dati provenienti dai registri di carico e scarico e dai formulati, tenuti in modalità digitale, trasmessi dai soggetti destinatari dell’obbligo.
Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006:
- l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto (FIR)
- la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico
Come accedere al R.E.N.T.Ri?
L’accesso e iscrizione al RENTRI avviene attraverso identità digitale per i soggetti obbligati.
Chi deve iscriversi al R.E.N.T.Ri?
OPERATORI PROFESSIONALI E GRANDI PRODUTTORI DI RIFIUTI
- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori e intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti
PRODUTTORI CON PIÙ DI 10 E FINO A 50 DIPENDENTI
- Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese
DELEGATI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI
Nella tabella scaricabile e stampabile si riportano le specifiche per ogni operatore:
Come iscriversi?
L’accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione:
✓ SPID (persona giuridica o persona fisica)
✓ la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
✓ la Carta di Identità Elettronica (CIE)
Chi non deve iscriversi al R.E.N.T.Ri?
ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI:
Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
- industriali,
- artigianali,
- derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:
- nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché’ i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell’ambito delle attività commerciali;
- nell’ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie
- veicoli fuori uso
I Costi R.E.N.T.Ri
ART. 14, D.M. 59/23 – Contributo annuale e diritto di segreteria
Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, ogni variazione all’iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria.
CLASSI DI UTENTI | DIRITTO DI SEGRETERIA | CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) | CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo) |
---|---|---|---|
Art. 13, comma 1, lettera a) | € 10,00 | € 100,00 | € 60,00 |
Art. 13, comma 1, lettera b) | € 10,00 | € 50,00 | € 30,00 |
Art. 13, comma 1, lettera c) | € 10,00 | € 15,00 | € 10,00 |
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