I nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti e formulario entrano in vigore per tutti gli operatori a decorrere dal 13 febbraio 2025 come previsto dal DM 59/2023, pertanto da tale data i modelli attuali non saranno più utilizzabili.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).
Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
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Tempistiche e scadenze
Nella tabella scaricabile e stampabile si riportano le specifiche per ogni operatore:
Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti
- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori e intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti
Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti
- Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti
Altri produttori di rifiuti pericolosi
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese
Altri produttori di rifiuti non pericolosi
Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
- industriali,
- artigianali,
- derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:
- nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché’ i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell’ambito delle attività commerciali;
- nell’ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie
- veicoli fuori uso.
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