COSA CAMBIA CON IL DL 146/2021
L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 4 del 9/12/2021 che fornisce chiarimenti sulle novità del decreto fisco-lavoro in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
A seguito delle novità introdotte dal D.L. 146/2021, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, è stato sostanzialmente modificato al fine di arginare il grave e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro.
La conversione del D.L. 146/2021 ha inoltre rafforzato l’individuazione del preposto con nuovi e più stringenti obblighi.
VEDIAMO NEL DETTAGLIO LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 146/2021
- Sospensione dell’attività interessata dalle violazioni (elencate di seguito).
- Sospensione limitata dei lavoratori dall’attività interessati dalle violazioni: mancata formazione ed addestramento, mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
ELENCO DELLE SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
- Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione.
- Mancata formazione ed addestramento.
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (pos).
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- Impiego di lavoratori irregolari.
Viene eliminata la reiterazione del reato, è quindi sufficiente l’accertamento di una delle gravi violazioni.
MODIFICA ALL’ART. 14 E 15: RIFORMA DEL SISTEMA DI VIGILANZA
- Potenziamento della vigilanza anche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: verranno intensificati i controlli e assunti nuovi ispettori per effettuare i controlli stessi.
- È stata introdotta la necessità per i lavoratori autonomi occasionali di comunicare preventivamente l’attività lavorativa all’Ispettorato del Lavoro da parte del committente. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata del rapporto alla direzione territoriale del lavoro competente, mediante SMS o posta elettronica, come previsto dall’art. 15 comma 3 del Decreto Legislativo 81/15.
MODIFICA ALL’ART. 18 E 19 RUOLO DEL PREPOSTO
- L’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.
- Formazione obbligatoriamente in presenza con scadenza biennale.
MODIFICA ALL’ART. 37: ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 REVISIONE DEGLI ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE
- Viene specificato l’addestramento che consiste in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. L’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
- Viene introdotto l’obbligo di formazione anche per il Datore di Lavoro.
MODIFICA ALL’ART. 55: MODIFICHE ALL’APPARATO SANZIONATORIO PER DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE
Previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.338,23 euro.
MODIFICHE ALL’ART.7 E 8: RIFORMA SINP E COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO
Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazione del lavoro.
MODIFICA ALL’ART. 51: RIORDINO DEGLI ORGANISMI PARITETICI
In questa modifica viene aggiunto un riferimento al repertorio degli organismi paritetici ed inoltre viene imposto a tali organismi di comunicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.
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