Il Decreto Legge n.162 del 30 dicembre 2019 (Milleproroghe) ha introdotto due novità importanti per il mondo delle verifiche della messa a terra:
- A partire dal 01/01/2020 i datori di lavoro dovranno trasmettere ad INAIL il nominativo dell’organismo, a cui hanno affidato la verifica, per via informatica.
Attualmente INAIL ha predisposto un modulo per effettuare la comunicazione. Lo trovate in allegato insieme all’elenco delle UOT (Unità Operative Territoriali) competenti per territorio.
Scarica il modulo per effettuare la comunicazione
Scarica il modulo delle Unità Operative Territoriali
Consigliamo di procedere all’invio tramite PEC avendo cura di conservare copia delle comunicazioni e delle relative ricevute di trasmissione e consegna.
Per evitare possibili errori, dovuti ad esempio a segnalazioni troppo anticipate, si consiglia di procedere alla trasmissione solo nell’imminenza della verifica, e con l’appuntamento già concordato con l’organismo.
- Sempre a partire dall’01/01/2020 le tariffe per le verifiche sono fisse ed individuate dal tariffario unico delle verifiche individuato dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005 pubblicato in GU 165 del 18 luglio 2005.
Ecco riportati nella seguente tabella gli importi ministeriali delle verifiche di messa a terra.
Aggiornamento e approfondimento del 16/03/2020
- in merito ad eventuali sanzioni per la mancata comunicazione delle informazioni richieste alla Banca Dati Inail, a fronte della mancanza nella norma di una sanzione specifica, l’obbligo di invio della comunicazione dell’organismo incaricato delle verifiche di messa a terra/scariche atmosferische/impianti in luoghi pericolosi, non è sanzionato;
- per quanto riguarda le tempistiche da rispettare per l’invio delle comunicazioni, la norma indica che dev’essere effettuata “tempestivamente”, senza però definire una specifica scadenza. Pertanto tale termine si può intendere come “il prima possibile” o “appena possibile” considerando l’attuale emergenza in atto legata al virus Covid-19.
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