Sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178) che proroga al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
A partire dal 25 gennaio sono operativi i siti ENEA cui trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali del c.d. Ecobonus e del Bonus Casa che si siano conclusi entro il 2021.
Sono possibili due tipologie di detrazione:
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BONUS CASA
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ECOBONUS
La documentazione è da trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
BONUS CASA
È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
- SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, anche coloro che sostengano le spese e che siano intestatari di bonifici e fatture.
Dal 2018, infine, le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli per l’adozione di misure antisismiche) possono essere usufruite anche:
- dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati
- dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti;
- PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI
Le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (detrazione attualmente pari al 65%).
COME PAGARE
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr)
- 917/1986) 18codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
AGEVOLAZIONE DELL’IVA
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei bene.
BONUS MOBILI
Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).
PAGAMENTO
Per avere diritto alla detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
QUANDO SE NE HA DIRITTO
Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
ELENCO INTERVENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI INVIO:
ECOBONUS
L’agevolazione consiste in detrazioni dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dell’IRES (imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguano interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici.
CHI PUÒ USUFRUIRNE
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche (i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini, per gli interventi sulle parti, comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato) compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società dip ersone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Dal 2018 possono usufruire anche:
- Istituti autonomi per case popolari, costituiti e già operanti alla data del 31/12/2013 nella forma di società che risponde ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
- Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).
PAGAMENTI
- Contribuenti senza partita iva: bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento
- Altri contribuenti: qualsiasi forma
ELENCO INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE
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