Il 12 marzo 2019 è entrato in vigore il d.lgs. 17/2019 relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo sui dpi (regolamento (ue) n. 2016/425 del parlamento europeo e del consiglio, del 9 marzo 2016).
L’obiettivo del nuovo decreto è di:
- semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi;
- migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.
Si sottolinea che dal 21 aprile 2019, possono essere immessi sul mercato solo dispositivi di protezione individuale che rispettino le indicazioni del regolamento ue di cui capo iv (valutazione della conformità) art. 18 e 19
CAPO IV
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Articolo 18
Categorie di rischio dei DPI
I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio di cui all’allegato I.
Articolo 19
Procedure di valutazione della conformità
Le procedure di valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio di cui all’allegato I, sono le seguenti:
a) | categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all’allegato IV; |
b) | categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VI; |
c) | categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V e una delle seguenti: |
A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera b). |
per ogni informazione: tecna 0521030551