Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla validità dei provvedimenti d’iscrizione ed alla data da apporre sul formulario d’identificazione dei rifiuti.
In merito alla validità dei provvedimenti d’iscrizione, si rimanda alle Delibere n. 1/2016 e 2/2020, le quali dispongono che l’efficacia, validità, variazioni e rinnovi delle iscrizioni, decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati, anche per via telematica. Inoltre, l’efficacia e la validità dei provvedimenti di rinnovo notificati prima della data di scadenza dell’iscrizione in essere, decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell’iscrizione stessa.
Per quanto riguarda la data da riportare nel formulario d’identificazione dei rifiuti, occorre riportare quella di inizio validità dell’autorizzazione.
Pertanto:
– per le prime iscrizioni, la data coincide con quella di notifica del provvedimento;
– per i rinnovi:
> se il provvedimento è notificato dopo la data di scadenza dell’iscrizione, la data d’inizio validità è quella della notifica del provvedimento;
> se il provvedimento è notificato prima della scadenza dell’iscrizione, la data coincide con il giorno successivo a quello di scadenza della precedente iscrizione.
Riferimenti normativo: Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 13 del 21/12/2021