L’APE, attestato di prestazione energetica, è definito come il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n.192/2005 che, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Per prestazione energetica di un edificio si intende la quantità annua di energia primaria consumata, o che prevede possa essere necessaria, per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio:
a. climatizzazione invernale ed estiva
b. preparazione dell’acqua calda per usi igienico-sanitari
c. ventilazione
d. per il settore terziario: illuminazione, impianti ascensori e scale mobili
Tale quantità viene espressa tenendo conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici.
L’Ape è rilasciato obbligatoriamente per gli edifici o le unità immobiliari:
a. di nuova costruzione
b. oggetto di vendita
c. oggetto di trasferimento a titolo gratuito
d. oggetto di locazione ad un nuovo locatario
e. per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq.
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione di prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
L’attestato di Prestazione Energetica è di tipo regionale ove vigono le direttive regionali (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana), altrimenti è di tipo nazionale. In ogni attestato sono presenti i dati costruttivi, di riscaldamento, di condizionamento, di fonti rinnovabili dell’immobile.
Infine la redazione dell’attestato è obbligatoria anche nei casi di beneficio di detrazioni fiscali ai fini energetici (legge 296/06 e successive modifiche) per quanto riguarda la riqualificazione di pareti, basamenti e tetto.
Per ogni richiesta o informazione Tecna Srl è a disposizione di imprese e cittadini che, senza impegno, potranno richiedere preventivi gratuiti.
Riferimenti:
Tecna Srl – Sradello Ada Negri 6, Parma
tel 0521 030551
info@tecnaparma.it
In caso di conferimento d’incarico i dati che devono essere forniti dal cliente al momento del sopralluogo oppure precedentemente sono:
a. planimetria dell’immobile aggiornata (anche catastale in scale)
b. visura catastale aggiornata (cna può fornirla su incarico)
c. copia del documento d’identità e del codice fiscale del proprietario
d. libretto di caldaia
e. progetto dell’impianto termico se disponibile