Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi.
Ogni settore nell’ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO, MARITTIMO E PORTUALE, AUTOTRASPORTO MERCI, TRASPORTO LOCALE è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto.
- DISTANZA INTERPERSONALE di un metro per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.
- UTILIZZO DEI DISPOSITIVI di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori.
- INFORMAZIONE sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate.
- SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro appropriate e frequenti. La pulizia e sanificazione delle superfici deve avvenire giornalmente, con l’ausilio di detergenti e/o sanificanti approvati come “presidi medico chirurgici”.
La disinfezione ambientale routinaria è consigliata nei “punti critici” a rischio infettivo elevato: superfici dei sanitari, pavimenti e superfici critiche (maniglie delle porte, tastiere e console del pc, scrivanie ecc..) postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Mezzi: maniglie delle porte, volanti o manubri, sedute, corrimani e punti di appoggio per i passeggeri, pavimenti mezzi trasporto persone, pulizia vano carico
- INSTALLAZIONE di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri.
- VENDITA CONTINGENTATA dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
- COMUNICAZIONE a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine. In tutte le situazioni in cui si renda necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all’aperto, è necessario l’uso delle mascherine.
NELLE STAZIONI FERROVIARIE
È obbligo dare alla clientela tutte le informazioni sulle misure di prevenzione adottate e sui percorsi da seguire all’interno delle stazioni. Per il personale è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il divieto di ogni contatto ravvicinato con i clienti, il monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta. Inoltre sono imposte restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e la sospensione fino al 3 aprile del servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
CONSEGNE A DOMICILIO E RIDERS
Le consegne a domicilio di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, si rende necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
TRASPORTO PERSONE
Taxi e noleggio con conducente:
Sui veicoli Taxi e a noleggio il posto del passeggero vicino al conducente va lasciato libero. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.
Trasporto Pubblico Locale:
REGIONE EMILIA ROMAGNA con L’ORDINANZA N°34 DEL 12 MARZO 2020 stabilisce che i servizi TPL devono essere erogati con mezzi idonei a consentire la salita dalla parte posteriore e garantire a bordo la distanza di sicurezza.
- Nel caso di veicoli impiegati non lo consentano,( es per i servizi a chiamata), occorre dove possibile procedere con la sostituzione di un mezzo idoneo o, in assenza alternativa, è consentita la soppressione del servizio, fermo restando l’autonomia decisionale delle competenti Agenzie locali per la mobilità.