Il “Decreto Lavoro”, in vigore dal 5 maggio scorso, è stato convertito con modificazioni dalla Legge n.85 pubblicata sulla G.U. n.153 del 3 luglio 2023. Salvo quanto diversamente previsto, le novità introdotte in sede di conversione sono in vigore dal 4 luglio 2023. Oltre a varie misure in tema di lavoro, il decreto introduce anche interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza, di tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi. Il provvedimento interviene anche in materia di alternanza scuola lavoro.
Di seguito si riportano aspetti in materia sicurezza sul lavoro:
Art.14 – Decreto Lavoro: rafforzamento delle regole di sicurezza
- Disposizioni relative al medico competente:
- Obbligo per i datori di lavoro e dirigenti di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal TU sicurezza, anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”.
- si aggiungono inoltre i seguenti obblighi per il medico competente:
- in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.
- Si estende ai soggetti dell’art. 21 del TU sicurezza (lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti, ecc.) l’obbligo di utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni del titolo IV sui cantieri.
Art. 112 del D. Lgs. 81/2008 “Idoneità delle opere provvisionali” riteniamo si possano intendere come opere provvisionali le strutture e opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato destinate ad essere rimosse quando i lavori sono terminati quali ad esempio ponteggi, impalcati, parapetti, andatoie, ecc. - Si prevede l’introduzione di una propria formazione e addestramento specifico a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature previste all’articolo 71 co. 7 che richiedono conoscenze particolari. Di conseguenza viene inserita la sanzione per la violazione di tale nuovo obbligo, punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3071,21 a 7862,44 euro.
- Viene stabilito che, in merito alle verifiche periodiche delle attrezzature dell’Allegato VII, i soggetti privati abilitati acquistino la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
- Si modificano gli obblighi del noleggiatore e concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore: chiunque noleggi o conceda in uso, al momento della cessione, deve ora acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III, dei soggetti individuati.
- Si prevede che con l’Accordo unico sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, che doveva essere emanato entro il 30/6/2022, venga definito anche il “monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
- La legge di conversione aggiunge una disposizione che consente l’accesso alla professione di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in cantiere anche ai laureati in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
- Con la conversione in legge è stata inserita una disposizione sulla valutazione dei rischi in ambito scolastico. In particolare è stato inserito “Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”
Art. 15 – Disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva
L’Art.15 dispone che gli enti pubblici e i privati condividano gratuitamente le informazioni di cui dispongono, anche attraverso cooperazione applicativa, con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di:
- orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva;
- poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive.
Dette informazioni saranno altresì rese disponibili alla Guardia di Finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l’INL entro il 3 agosto 2023, per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva.
Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati saranno individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso atti amministrativi generali.
Art. 17 – Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative
L’art. 17 istituisce, presso il Ministero del lavoro, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Si stabilisce che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione che viene siglata con le imprese ospitanti.
Art. 18 – Copertura assicurativa INAIL a studenti e personale scolastico
L’art. 18 prevede l’estensione della copertura assicurativa INAIL a studenti e personale scolastico nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Tecna è a disposizione per eventuali analisi aziendali in merito agli adempimenti in materia sicurezza nei luoghi di lavoro: tel. 0521 030551 | info@tecnaparma.it