I DPI o Dispositivi di Protezione Individuale sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (D.Lgs. 81/2008).
Requisiti dei dispositivi
Riportiamo i requisiti dei DPI (art. 76) come modificati dal D.Lgs. 19/2019. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 e devono:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART.78 TU)
I lavoratori hanno i seguenti obblighi:
- sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge;
- utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
- provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
- al termine dell’utilizzo del DPI, seguire le procedure interne eventualmente previste in materia di riconsegna;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.