Il DVR quale strumento operativo di pianificazione degli interventi.
COS’E’
Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
CHI LO DEVE FARE
la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione” (art.28 c.2 lett.a) D.Lgs.81/08).
LO SCOPO
La redazione si applica a tutte le lavorazioni e lo scopo è quello di costituire un elemento concreto per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in quanto in esso il datore di lavoro, dopo aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, specifica:
- i criteri adottati per la valutazione stessa,
- procede ad individuare le misure di prevenzione e di protezione,
- i dispositivi di protezione individuale,
- formula il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza
- utilizzando strumenti tipo procedurale derivanti fondamentalmente da una adeguata informazione e formazione del personale (prevenzione soggettiva)
QUANDO E’ OBBLIGATORIO
La stesura del DVR è obbligatoria quando si hanno dei lavoratori, vengono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza:
- i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549, 2e seguenti del codice civile;
- i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento (quindi anche stages, percorsi di alternanza studio-lavoro, ecc.);
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l’allievo stesso è effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;
- i volontari