Si ricorda che il 12 ottobre 2017 entrano in vigore due disposizioni previste
dal Testo Unico Sicurezza legate all’attuazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), avvenuta con decreto ministeriale in vigore dal 12 ottobre 2016.
Si tratta in particolare:
- dell’obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
- dell’obbligo di tenuta in modalità telematica del registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni e biologici.
Il nuovo obbligo che si affianca a quello della denuncia di infortunio con assenza superiore a tre giorni, ed è colpito da apposita sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro.
La comunicazione andrà effettuata entro 48 dalla ricezione del certificato medico.
Per l’attuazione di tali adempimenti l’Inail stà predisponendo due nuovi applicativi che saranno resi disponibili nell’ambito dei servizi online del proprio portale.
Al momento non risulta che questa scadenza verrà ulteriormente prorogata.