L’accertamento del rischio amianto

Gli obblighi per le varie situazioni “a rischio” in carico a proprietari e responsabili delle attività degli edifici

L’amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa che ha buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e che, unitamente all’economicità, è stato ampiamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di consumo. Il D.M. Sanità 6 settembre 1994 (“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) classifica i manufatti contenenti amianto (Mca) in due categorie distinte: a matrice friabile se le fibre di amianto sono libere o debolmente legate e quindi possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice azione manuale; a matrice compatta nel caso in cui le fibre di amianto sono fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinyl-amianto) e quindi possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici. Come noto, con il tempo questo materiale si è rivelato nocivo per la salute dell’uomo per la sua proprietà di rilasciare fibre che, se inalate, possono provocare patologie gravi e irreversibili a carico dell’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). L’amianto è quindi sicuramente pericoloso soltanto quando può disperdere le sue fibre nell’ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana. Per questa ragione l’amianto in matrice friabile, il quale può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell’amianto in matrice compatta che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre. Riconosciuta la pericolosità di questo minerale e in attuazione di specifiche direttive Ce, l’Italia con la legge n. 257 del 27 marzo 1992 ha dettato le “Norme per la cessazione dell’impiego e per il suo smaltimento controllato”. Questa legge prevede il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto. È stata poi emanata una serie di dispositivi legislativi che definiscono le modalità di attuazione dei piani regionali amianto, di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto, sugli obblighi dei proprietari e/o dei responsabili delle attività degli edifici con presenza di questi manufatti, nonché le tipologie di intervento per la bonifica. Successivamente, sono state emanate nuove norme per lo smaltimento controllato, le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti, è stato introdotto l’obbligo per le imprese di bonifica da amianto dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti (attualmente “gestori ambientali”) ed è stato emanato il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

QUALI IMPIEGHI?

Di seguito sono riportati gli impieghi principali di questo materiale nell’industria, nell’edilizia, nei prodotti di uso domestico e nei mezzi di trasporto.

Industria

  • Materia prima per produrre innumerevoli manufatti e oggetti
  • Isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie)
  • Isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (impianti frigoriferi, di condizionamento) Isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici
  • Materiale fonoassorbente

Edilizia

  • Tegole e lastre piane o ondulate di copertura di cemento-amianto
  • Pannelli esterni verticali di cemento-amianto
  • Pannelli di controsoffittatura
  • Intonaco di strutture portanti in acciaio, di pareti e soffitti con caratteristiche ignifughe, fonoassorbenti o termoisolanti
  • Rivestimento isolante o guarnizioni della caldaia
  • Coibentazione e guarnizioni delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento
  • Rivestimento dei camini
  • Mattonelle di pavimenti vinilici
  • Colla di fissaggio di pavimenti vinilici e di pavimenti di linoleum
  • Massetto sottostante a pavimenti vinilici e di pavimenti di linoleum
  • Serbatoi idrici che potrebbero essere di cemento-amianto
  • Tubazioni di cemento-amianto per l’acqua potabile e di fognatura
  • Canne fumarie in cemento amianto
  • Materiali isolanti vari per la protezione di parti degli impianti di riscaldamento: come in caldaie, stufe, termosifoni, tubi di evacuazione fumi ecc.

Prodotti di uso domestico

  • Componenti di alcuni elettrodomestici (asciugacapelli, forni e stufe, ferri da stiro)
  • Prese
  • Guanti da forno
  • Teli assi da stiro
  • Cartoni posti a protezione da fonti di calore come stufe, ecc.

Mezzi di trasporto

  • Nei freni
  • Nelle frizioni
  • Negli schermi parafiamma
  • Nelle guarnizioni
  • Nelle vernici e mastici “antirombo”
  • Nella coibentazione di treni, navi e autobus

I manufatti contenenti amianto sono stati ampiamente utilizzati nel passato e installati almeno fino all’emanazione della legge n. 257/1992, in ambito residenziale, commerciale e in applicazioni industriali. Pertanto, il sospetto che queste strutture contengano amianto è abbastanza radicato. In tutti questi i siti è pertanto, necessario accertare l’eventuale presenza di amianto e quindi occorre conoscere, per quanto possibile, la storia del sito, la data di costruzione e le ristrutturazioni successive. Chiedendo all’occorrenza informazioni ad hoc a soggetti responsabili (proprietari, datori di lavoro, appaltatori). L’ampia gamma di manufatti contenenti amianto (si contano circa tremila applicazioni) e la variabilità delle loro tipologie che non consente di accertare la presenza di amianto a occhio nudo o dal semplice esame di un progetto di costruzione. L’unico modo per essere sicuri è sottoporre un campione del manufatto ad accurata analisi da parte di laboratorio autorizzato. In tutti i luoghi di lavoro oppure strutture in cui sono presenti Mca o almeno sospettati di contenere amianto è necessario predisporre l’inventario dell’amianto, soprattutto quando occorre effettuare lavori specialmente di ristrutturazione o addirittura di demolizione. Infatti, a questo proposito, l’articolo 248 del testo unico della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) stabilisce non solo che è necessario accertare l’eventuale presenza di amianto nei manufatti, prima di effettuare lavori di demolizione o di manutenzione, ma anche che qualsiasi materiale sospettato di contenere amianto deve essere considerato come contenente amianto fino a quando non viene accertato che ne è privo. Per molti materiali, la presenza di amianto non può essere esclusa soltanto a seguito di una semplice ispezione visiva perché, molto spesso, il manufatto che contiene amianto è simile a quello che non lo contiene. Pertanto, è necessario ricorrere a tecniche analitiche che identificano la presenza di amianto nel materiale mediante esame visivo al microscopio per identificare le fibre. L’inventario dei manufatti contenenti amianto deve identificare la loro posizione nel sito, indipendentemente dal fatto che siano sospettati o confermati dal laboratorio.

Ciò premesso, il primo obbligo per il proprietario e/o il gestore delle attività di un sito qualsiasi sia esso di proprietà privata o pubblica (terreno, fabbricato residenziale, edificio per uffici, fabbricato industriale, ecc.) consiste nell’accertare la presenza di amianto perché solo così si può essere certi di privilegiare la protezione delle persone e dell’ambiente, senza incorrere in esposizioni inconsapevoli al rischio.

Pertanto, occorre individuare le strutture sospette e, prima di procedere al campionamento dei materiali, è necessario predisporre uno specifico protocollo che si può così riassumere:

  • ricerca della documentazione tecnica disponibile sulla struttura, per accertare i vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per rintracciare, ove possibile, l’impresa costruttrice; ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto, e per riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;
  • verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili e valutazione delle condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti o dei mezzi di confinamento, per ottenere una prima stima sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente;
  • acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura e l’ubicazione rispetto all’ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione. Dopo aver eseguito queste verifiche preliminari, si procede al campionamento propriamente detto mettendo in atto criteri e procedure atte a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni evitando, oltre all’esposizione dell’operatore, la contaminazione dell’ambiente circostante.

I POSTI PIÙ “SOSPETTI”

  • Intonaco di strutture portanti d’acciaio, di pareti e soffitti con caratteristiche ignifughe, fonoassorbenti o termoisolanti
  • Pannelli esterni verticali che potrebbero essere di cemento amianto
  • Rivestimento isolante o guarnizioni della caldaia
  • Coibentazione e guarnizioni delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento
  • Rivestimento dei camini
  • Pavimenti vinilici (nelle mattonelle, compresi eventualmente colla di fissaggio e massetto sottostante) Pavimenti di linoleum (eventualmente nella colla di fissaggio e nel massetto sottostante)
  • Tubazioni per l’acqua potabile e di fognatura che potrebbero essere di cemento-amianto
  • Materiali isolanti vari (a protezione da fonti di calore: stufe, termosifoni)
  • Tegole e nelle lastre piane o ondulate di copertura che potrebbero essere di cemento-amianto
  • Canne fumarie che potrebbero essere di cemento-amianto
  • Serbatoi idrici che potrebbero essere di cemento-amianto
  • Controsoffittature con pannelli che potrebbero contenere amianto