Per le strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto sono state previste diverse proroghe per permetterne l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi.
Il termine per completare l’adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi (vedere nota 1 in calce) per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti al 20 maggio 1994, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014.
Possono usufruire della proroga le strutture ricettive turistico alberghiere che:
a. siano in possesso dei requisiti per l’ammissione (vedere nota 2 in calce) al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con DM 16/03/2012
b. che abbiano presentato domanda di ammissione entro il 31/10/2012
Con DM da adottarsi entro 60 giorni dalla approvazione della legge di conversione si aggiorneranno i requisiti del DM 9/4/1994, semplificandoli in particolare per le strutture fino a 50 posti letto. Le modifiche saranno confermate solo al termine dell’iter di conversione in legge.
Per ulteriori informazioni e consulenze potete rivolgervi a Tecna al numero 0521 030551 oppure scrivendo a info@tecnaparma.it
Nota 1: Regola tecnica del DM 9/4/99 e DM 6/10/2003: ad esempio separazione e comunicazione con attività diverse, classe di reazione al fuoco dei materiali installati (rivestimenti, tendaggi, imbottiture, ecc) compartimentazione antincendi , lunghezza vie di uscita, classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e/o separanti, ecc.
Nota 2: ad esempio: dotazione di estintori; formazione e addestramento del personale; sistemi di rilevazione, segnalazione e allarme incendi; segnaletica; larghezza vie di uscita e uscite di emergenza, ecc.