Il Responsabile Tecnico è la figura professionale sempre più importante per le imprese e le società attive nell’ambito dei gestione dei rifiuti.
Ricordiamo che la circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 del Comitato Nazionale, ha introdotto alcune novità e fatto chiarezza su alcuni aspetti che meritavano una maggior definizione sul ruolo del Responsabile Tecnico.
Il nuovo regolamento dell’Albo Gestori Ambientali (Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 numero 120) definisce meglio la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR). Gli articoli 12 e 13 ne spiegano nel dettaglio i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione.
L’incarico di Responsabile Tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione.
Si tratta di un ruolo non riconducibile né all’istituto della delega di funzioni (delegato) né ad una figura di supporto all’imprenditore (come quella dell’RSPP): è una figura tipica della normativa rifiuti oggi vigente che non ha pari con altri soggetti aziendali.
Il suo compito è, a oggi, quello di svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.
La presenza del Responsabile Tecnico in azienda è una delle condizioni necessarie a quest’ultima per essere iscritta regolarmente all’Albo Gestori Ambientali (articolo 10, comma 4, del Regolamento).
Quella del RTGR è quindi una figura determinante nelle imprese iscritte all’Albo: nel caso venisse a mancare l’azienda di turno rischierebbe un procedimento disciplinare diretto alla revoca dell’autorizzazione e alla sua cancellazione.
Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso del requisito di “idoneità”, consistente nella dimostrazione della sua preparazione, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali.
In particolare, il Responsabile Tecnico deve essere in possesso – oltre che dei requisiti professionali suddivisi per categoria e classe d’iscrizione – anche dei requisiti morali soggettivi (ex articolo 10, comma 2).
Il nuovo Regolamento (articolo 12, comma 4) prevede che i requisiti che devono essere dimostrati dal RTGR debbano consistere in:
– un idoneo titolo di studio;
– un’esperienza maturata nello specifico settore di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
– un’idoneità attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza periodica quinquennale, ripetuta con verifiche che garantiscano il necessario aggiornamento.
TECNA è in grado di fornire la figura del Responsabile Tecnico ed è a disposizione per la formulazione di un’offerta mirata sulle singole realtà aziendali.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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