La realizzazione del documento unico per la valutazione rischi da interferenze DUVRI è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dall’art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008)
COSA SONO I RISCHI INTERFERENTI
I rischi derivanti da interferenze sono i rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, derivanti dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva, correlati all’affidamento di attività all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.
QUANDO È OBBLIGATORIO
- sovrapposizioni di più attività svolte da operatori/lavoratori di appaltatori/ditte/artigiani diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni degli appaltatori/ditte/artigiani diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatori/ditte/artigiani diversi, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).”
Con tale documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
Il datore di lavoro committente ha i seguenti compiti:
- verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza
- fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività
Quando il DUVRI non è obbligatorio?
Il D.Lgs 81/08 e la “Legge del fare” n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il DUVRI può non essere redatto:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico;
- attività che presentano un basso rischio d’infortunio sia per il committente che per l’impresa affidataria, se affidano l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico.