Sono state definite le modalità per l’iscrizione nelle categorie 2-bis e 4.
In seguito alle modifiche alla definizione di rifiuti “urbani” attuate dal Decreto Legislativo n. 116/2020, ed in particolare a quella di rifiuti “ex assimilati agli urbani” definiti ora come quelli rientranti nell’allegato L-quater e provenienti da attività elencate nell’allegato L-quinques del Decreto Legislativo n. 152/2006, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito le modalità per l’iscrizione nelle categorie 2-bis e 4 per il trasporto di tali rifiuti.
In particolare:
- I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 possono trasportare i suddetti rifiuti solo se prodotti da utenze non domestiche rientranti nell’allegato L-quinques e gestiti al di fuori del servizio pubblico;
- I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2-bis possono trasportare tali rifiuti solo se la propria attività è inserita nell’allegato L-quinqueis e possono conferirli sia al servizio pubblico sia a soggetti diversi;
Per poter effettuare tali attività, i soggetti di questi primi due punti devono presentare apposita domanda d’iscrizione o di integrazione delle iscrizioni già in essere;
- I soggetti già iscritti all’Albo e che ai sensi della deliberazione n. 4/2020 già effettuano il trasporto di tali rifiuti provenienti da attività elencate nell’allegato L-quinques, possono continuare a trasportare i codici CER già autorizzati rientranti di cui all’allegato L-quater. Anche se non espressamente indicato nella Delibera, riteniamo che le destinazioni dei rifiuti siano le medesime previste per i due punti precedenti.
Queste disposizioni si applicano a partire dal 1° settembre 2021.
Riferimenti normativi: circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 7 del 28 luglio 2021
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